La cancellazione del credito dal bilancio sociale non costituisce rinuncia allo stesso

La società che cancella un credito dal proprio bilancio finale di liquidazione non pone in essere una automatica remissione dello stesso. Cassazione Ordinanza n. 28439/2020

Tempo di lettura: 2 minuti circa
La cancellazione del credito dal bilancio sociale non costituisce rinuncia allo stesso

Il fatto.

Una società vantava un credito, riconosciuto con titolo giudiziale, nei confronti di un debitore. La società, prima della riscossione del credito veniva posta in liquidazione e poi chiusa, con cancellazione dal registro delle imprese.

Gli ex soci provvedevano, in seguito, ad agire per il recupero di quel credito contro il debitore.

Il debitore si opponeva asserendo che la mancata indicazione in bilancio di liquidazione costituiva remissione del debito.

Il caso nei vari gradi di giudizio di merito vedeva la reiezione dell’opposizione, fino ad arrivare alla Corte di Cassazione, la quale decideva con Ordinanza n° 28439 depositata in data 14 dicembre 2020.

 

Il credito della società cancellata si trasferisce ai soci

Secondo la Corte di Cassazione sono tre i principi che regolano il fenomeno del trasferimento dei crediti/debiti ai soci della società cancellata. Principi che così riassume:

a) l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio (secondo la nota sentenza delle SS.UU. 6070 del 12/03/2013 – in questa rivista vedi “S.U. sulla 'successione' dei soci in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese”);

b) dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione;

c) dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso.

 

La sorte dei crediti non iscritti a bilancio, dopo l'estinzione della società

Sempre la stessa sentenza delle Sezioni Unite del 2013, ricorda il provvedimento in commento, chiarisce (anche se solo obiter dictum) quale sia la sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non iscritti a bilancio, dopo l'estinzione della società.

Si era chiarito, si afferma, che se il credito era illiquido, oppure se il liquidatore sapeva della sua esistenza e non l'aveva inserito in bilancio, oppure se il credito "non poteva neppure essere iscritto nel bilancio", ecco, in tutti questi casi la mancata iscrizione all'attivo avrebbe potuto consentire di presumere una volontà della società di rinunciare a quella pretesa: ma pur sempre di presunzione si tratta.

Ne consegue, si aggiunge, che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi ipso facto in base al solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio.

 

La Corte di Cassazione conclude affermando il seguente principio di diritto:

"la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.
Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito
".

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez. III, Ordinanza n°28439 dep. 14/12/2020

 

FATTI DI CAUSA

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati