La PEC delle imprese e professionisti diventa domicilio digitale
L’indirizzo PEC diventa domicilio digitale per le imprese e professionisti. Aggiornamento costante degli indirizzi. Sanzioni e sospensione dall’Albo

Il decreto semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”) fra le tante altre cose ha introdotto l’art. Art. 37, titolato “Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”.
Società e domicilio digitale
Come previsto dall’art. 16 comma 6 della Legge 2/09, le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
Ora il termine "indirizzo di posta elettronica certificata" viene sostituito con le parole "domicilio digitale", così come descritto dal CAD (Codice Amministrazione Digitale) che precisamente recita: “domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS»,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.
Non qualunque PEC di una società, che potrà averne anche più di una, potrà valere come domicilio digitale.
Se la PEC varrà sempre, quindi, come analogo digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno il domicilio digitale si propone di identificare anche il corretto luogo virtuale ove la comunicazione si presume correttamente inviata.
Le specifiche tecniche da adottarsi in relazione alla standardizzazione europea delle comunicazioni elettroniche 1 verranno recepite, si può immaginare, dagli operatori (ISP) senza che debba essere una preoccupazione del fruitore finale. Al momento l’attuale PEC costituisce anche domicilio digitale ma come tale va comunicato.
Entro il 1° ottobre 2020 le società dovranno comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (qualora non vi abbiano già provveduto).
Le società che richiedono l’iscrizione al Registro delle Imprese senza indicazione del domicilio digitale vedranno sospesa la domanda senza limiti di tempo (prima della modifica era solo per tre mesi).
Sanzioni per la mancata elezione del domicilio digitale: PEC assegnata d’ufficio
Se le imprese di nuova costituzione non riusciranno a registrarsi, quelle che dimenticano di comunicare il domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020 saranno sottoposti alla sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro che raddoppiata diventa da 206,00 a 2.064,00).
Non solo.
Il Registro delle Imprese, in caso di mancata indicazione, assegna d'ufficio un nuovo domicilio digitale che acquisisce tramite bando di gara nazionale, utilizzando per i relativi costi sostenuti le sanzioni riscosse.
Mancato mantenimento della propria PEC: cancellazione dal Registro delle Imprese
Inserita una nuova disciplina per il mancato mantenimento del proprio domicilio digitale.
L’ufficio del registro delle imprese avrà il compito di verificare se un domicilio digitale risulti inattivo. Nel caso in cui si verifichi tale evenienza, l’ufficio provvede a sollecitare l’indicazione di un nuovo indirizzo assegnando 30 giorni di tempo.
Qualora non vi siano opposizioni né si provveda alla modifica l’ufficio del registro delle imprese provvede alla cancellazione dell'indirizzo non mantenuto dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria appena vista nel titolo precedente.
Domicilio digitale per i professionisti: sospensione dall’Albo
Analogamente alle imprese anche per i professionisti dovrà essere indicata una PEC da valersi quale domicilio digitale.
Vale a dire che anche per i professionisti vale la regola dell’indicare il proprio domicilio digitale al proprio Albo o Collegio anche se qui non vi è il termine del 1° ottobre 2020.
Qualora ciò non avvenga il Collegio o Albo dovrà invitare formalmente il professionista a provvedervi entro 30 giorni.
Il mancato ottemperamento porta ad una sanzione pesantissima, vale a dire la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Domicilio digitale per le ditte individuali.
Anche le imprese in forma individuale devono indicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.
Da indicarsi in sede di richiesta di registrazione, pena la sospensione della domanda di iscrizione
Le imprese individuali che siano attive, e non soggette a procedura concorsuale, specifica la legge, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il termine su indicato (1/10/20) ricevono diffida diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
Nel caso ciò non avvenga l’ufficio commina la sanzione prevista dall'articolo 2194 (da 10 a 516 euro) del codice civile, in misura triplicata (e quindi da 30 a 1548 euro).
La stessa sanzione si applica nel caso in cui il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese. Anche in questo caso contestualmente all'erogazione della sanzione, l’ufficio assegna un nuovo e diverso domicilio digitale.
La norma conclude stabilendo l’esenzione da imposta: “L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
[[Aggiornamento del 16/9/20 a seguito della conversione in legge.
La legge di conversione 11 settembre 2020, n. 12 ha apportato modifiche all'art. 37 del D.L 76/2020 che nel testo qui sotto riportato vengono evidenziate in grassetto. ATTENZIONE: il commento dell'articolo non è stato modificato e non tiene conto delle variazioni, seppur minime, apportate in sede di conversione.]]
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1 - Si parla di abrogazione del PEC e dell’introduzione del Registered Electronic Mail (REM)
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Di seguito il testo dell'art. 37 del decreto semplificazioni
Art. 37
Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica certificata" fino a "con analoghi sistemi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno gia' provveduto a tale adempimento.";
3) al terzo periodo, le parole "dell'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "del domicilio digitale";
b) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole "indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale", le parole "per tre mesi," sono soppresse e, infine, le parole "l'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "il domicilio digitale";
2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla loro concorrenza.";
2) sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla societa' di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa societa', procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica" fino a "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
2) al secondo periodo, le parole "con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata." sono sostituite dalle seguenti: "e il relativo domicilio digitale.";
3) al terzo periodo le parole "indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale";
e) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5) dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9
aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.";
f) il comma 8 e' abrogato;
g) il comma 9 e' abrogato;
h) il comma 10 e' abrogato.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identita' digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria".
2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.