Il trust in favore dei creditori non è strumento idoneo ed è soggetto a revocatoria

Azione revocatoria ammessa anche contro il trust creato dal debitore con lo scopo di liquidare il patrimonio a favore dei creditori. Cassazione Ordinanza n. 24986/2020

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Il trust in favore dei creditori non è strumento idoneo ed è soggetto a revocatoria

Il fatto.

Una società in forte stato debitorio costituiva un trust avente l’unico scopo di segregare il patrimonio sociale ai fini della costituzione di una garanzia a favore del ceto creditorio e assicurare il rispetto della "par condicio creditorum".

Un istituto bancario, creditore, conveniva in giudizio la società chiedendo di dichiararsi la nullità dell'atto istitutivo del trust ovvero, in via subordinata, di dichiararlo inefficace e revocarlo ex art. 2901 cod. civ.

Le corti sia di merito che, infine, di legittimità confermavano la possibilità di esperire efficacemente la revocatoria ordinaria.

 

Il trust non costituisce una garanzia a favore dei creditori

Il trust, per sua conformazione giuridica, visto dal lato dei creditori non costituisce alcuna concreta garanzia. Afferma la corte che “l'effetto di segregazione della garanzia patrimoniale generica rappresentata dal patrimonio del debitore, senza riconoscimento di alcun potere cautelativo o amministrativo a soggetti diversi dal diretto beneficiario del Trust, Settlor e Trustee al tempo stesso”.

L'atto di conferimento dei beni in trust determina in ogni caso una variazione quantitativa del patrimonio del debitore il quale, trovandosi segregato, risulta non più aggredibile dai creditori i quali, in tal modo, si sono ritrovati privi della garanzia offerta dall'art. 2740 cod. civ.

Ancora, afferma, la Corte di Cassazione “la destinazione data al patrimonio da parte del debitore con il Trust in esame, se solo la si raffronta con altri istituti posti a garanzia dei creditori, ugualmente presenti nel nostro ordinamento, non risulta idonea a realizzare la finalità dichiarata”, citandosi in prosieguo il diverso istituto codicistico posto a favore del ceto creditorio costituito dall’art. 1977 e ss del codice civile (cessio bonorum).

Nel trust in questione alcuna cessione era stata fatta a favore dei creditori e salva la dichiarazione di intenti di voler assegnare quel patrimonio alla garanzia dei creditori nessun atto concreto ne era seguito, come segnalato già nella sentenza che definiva il primo grado: “ … non risultava che il trustee avesse presentato alcun serio programma di liquidazione, né effettuato alcun pagamento a favore del ceto creditorio o coinvolto i creditori in un programma liquidatorio …”.

In ogni caso la Corte di Cassazione toglie rilievo anche a quest’ultimo dato, ritenendo che tale circostanza, vale a dire l’aver effettuato dei pagamenti o coinvolto il ceto creditorio, “avrebbe costituito solamente un elemento di valutazione circa la correttezza dell'argomentazione di cui sopra, valida già solo in considerazione della causa della disposizione in parola e del pregiudizio che genera all'interesse dei creditori di rivalersi direttamente sul patrimonio del debitore”.

Infine, la S.C. argomenta ex art. 2645-ter cod. civ., secondo cui l'atto di costituzione di un vincolo sui beni del debitore, benché non determini il trasferimento della loro proprietà, né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie.

 

Il consilium fraudis

L’azienda in questione ha sottolineato il fatto che perlomeno andasse considerato il fatto che tutto ciò che era stato fatto, almeno sotto il profilo psicologico, aveva avuto lo scopo di favorire i creditori. In tal caso non si sarebbe potuto considerare come posto in essere l’elemento del consilium fraudis, la volontà di frodare i creditori, che è elemento costitutivo della fattispecie della revocatoria ordinaria.

Replica la Corte di Cassazione affermando che “in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis", per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, è arrecato alle ragioni creditorie”.

Ove l'atto sia successivo al sorgere del debito, continua la Corte, ai fini dell'azione revocatoria di atti a titolo gratuito, qual è la costituzione di un trust, conta la mera conoscenza dell'oggettivo pregiudizio che tale atto può arrecare al ceto creditorio.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 24986 dep. 09/11/2020

 


Rilevato che ;

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