Il titolo esecutivo del terzo creditore va sempre notificato al singolo condomino. Una conferma
Il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore del condominio va notificato al singolo condomino per procedere alla esecuzione forzata nei suoi confronti. Conferma della Cassazione con Ordinanza n. 20590/2022

La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 20590 depositata in data 27 giugno 2022 ritorna sulla necessità della notifica del titolo esecutivo, anche se trattasi di un decreto ingiuntivo, ottenuto nei confronti del complesso condominiale da parte del creditore terzo, al fine di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di un singolo condomino.
Parliamo di conferma visto che l’arresto che segna il punto di riferimento per questa questione è la Sentenza Cass. n. 22856/2017 che abbiamo commentato in questo articolo: “Il recupero del credito nei confronti del singolo condomino per un debito del condominio”.
E’ argomento consolidato quello secondo il quale l'obbligazione del condominio grava sui singoli condomini pro quota, che il titolo formatosi contro il condominio nel suo complesso è valido, ai fini dell'azione esecutiva, anche contro i singoli condomini.
E’ stato specificato che per procedere all’esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino sulla base si un titolo esecutivo ottenuto contro il condominio è necessario preventivamente notificare, al singolo condomino personalmente, detto titolo ed il precetto.
Conferme tutte incorporate in parte motiva della sentenza in commento, secondo la quale: “Il provvedimento giudiziale di condanna dell’ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l’azione esecutiva ultra partes, cioè a dire anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà”.
Continua affermando che “la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l’art. 654 cod. proc. Civ.”.
Secondo la Corte “la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al condominio” poiché il condomino minacciato dell’esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell’esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. III, Ordinanza n. 20590 dep. 27/06/2022
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