LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.
Comunicazione del decreto
Comunicazione del decreto
In tema di comunicazioni del decreto di liquidazione, il legislatore ha superato la distinzione presente nella L. 319/80 eliminando il deposito in Cancelleria del decreto in materia penale, e, circa le modalità della stessa comunicazione, non ha “ritenuto di doverle specificare, poiché valgono le regole ordinarie” 1.
Regole secondo le quali “il decreto di liquidazione… al pari di ogni provvedimento giurisdizionale, deve essere comunicato ai sensi degli artt. 136 e segg. Cod. Proc. Civ., ovvero con forme equipollenti, che però non possono prescindere da un’attività del cancelliere, organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale” 2.
La comunicazione, poi, deve assicurare l’integrale e l’effettiva conoscenza del decreto affinchè sia assicurata pienamente la facoltà di impugnazione 3.
Gli artt. 163,169 e 83 T.U. prevedono che i destinatari della comunicazione siano il beneficiario della liquidazione e le parti, compreso il Pubblico Ministero, intendendosi tali, tenuto conto che – a mente dell’art.170 T.U. (e art. 84 che rimanda allo stesso art. 170) – coincidono con le parti processuali che possono proporre opposizione, le parti del giudizio presupposto, alle quali pure spetta “ il riconoscimento della legittimazione passiva … essendo tendenzialmente ciascuna di esse, almeno in potenza, del titolare del rapporto di debito oggetto della liquidazione opposta…” 4.
E’ anche vero che più recenti pronunce della Corte di Cassazione, in tema di legittimazione all’azione (opposizione) nel caso di compensi del difensore di soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, hanno ritenuto legittimato solo il professionista – e non anche al patrocinato – quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato: tuttavia, per il chiaro tenore letterale degli articoli del Testo Unico appena richiamati, appare indubitabile che comunque il cancelliere debba procedere alla prevista comunicazione alle parti del processo presupposto.
Rispondendo a specifico quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato in materia civile 5, l’Amministrazione Giudiziaria ha chiarito che, secondo l’art. 170 c.p.c., le notificazioni e le comunicazioni alla parte personalmente rappresentano una ipotesi eccezionale e, pertanto, devono essere espressamente previste dal legislatore (si veda nota in calce all’articolo di procedura citato): le comunicazioni ex artt. 82 e 83 T.U., non contenendo queste norme tale esplicita formulazione, dopo la costituzione in giudizio, vanno fatte al procuratore costituito.
Analogamente si procede nel caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale, per il quale, per il resto, in virtù delle regole procedurali che lo caratterizzano rispetto a quelle processualcivilistiche le comunicazioni che qui interessano non possono non farsi alla parte (o presso il domicilio eletto/dichiarato).
Sempre in tema di comunicazioni/notificazioni, l’Amministrazione Giudiziaria si è determinata a procedere all’archiviazione, senza alcun seguito, degli atti alla stessa notificati in materia di Spese di Giustizia, “quali decreti di liquidazione di compensi…, sui quali talvolta è opposta anche la formula esecutiva” 6. Ritiene l’indicata Amm.ne che, trattandosi essenzialmente di atti di natura non processuale, debba richiamarsi l’art. 144, c. 2, c.p.c. secondo il quale le notificazioni “… si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede”. Del resto, prosegue l’Amm.ne Giud., competente al pagamento delle spese in questione è il Funzionario delegato, e conclude precisando che l’archiviazione consegue a tali notificazioni all’evidenza “irregolari e, come tali, inefficaci”.
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1Relazione illustrativa del Testo Unico - Art. 168.
2Cassaz. Civ., Sez. VI – 2. Ord. n. 3728 del 14/02/13. Nello stesso senso, Cassaz. Civ., II Sez., Sent. n. 20485 del 06/10/11.
3Cassaz. Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n. 16717 del 04/04/13; Cassaz. Civ., II Sez., Sentenza n. 20485 del 06/10/11.
4Cassaz., Sez. Unite, Sentenza n. 8516 del 29/05/12.
5Nota Min. Giustizia del 12/05/16 n. 0087917.U. DAG.
6Circ. Min. Giust. DAG n. 0159756.U. del 23/12/09.