LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.
Forma e natura del provvedimento di liquidazione
Forma e natura del provvedimento di liquidazione
Secondo l’art. 168 T.U. il provvedimento di liquidazione riveste la forma del decreto: lo stesso ha natura decisoria e giurisdizionale 1 statuendo su diritti soggettivi (di natura patrimoniale) 2, come è confermato anche dalla disciplina processualcivilistica dell’opposizione a decreto di pagamento 3.
Proprio per la sua natura giurisdizionale, il decreto non è suscettibile di revoca (o di modifica) d’ufficio, posto che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale 4. Del resto un potere di revoca o modifica appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto: insomma, il conferimento del generale potere dell’autotutela, tipico dell’azione amministrativa, è estraneo all’assetto del DPR 115/02 5.
Analogamente, per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione, si sono orientati il Ministero della Giustizia 6, il Consiglio Superiore della Magistratura 7, ed il Ministero dell’Economia e Finanze 8.
La specificazione della natura giurisdizionale e della non modificabilità/revoca dei decreti di liquidazione fornisce l’occasione per una lettura attenta, precisa e rispettosa, ritengo, della vigente normativa in materia, di alcune note della stessa Amministrazione Giudiziaria che richiamano, tra l’altro, responsabilità, anche del Funzionario delegato per le Spese di Giustizia e che prevedono la restituzione dei decreti al magistrato, nel caso di irregolarità della spesa.
Note che, mentre verosimilmente rispondono in maniera adeguata e conseguente al quesito posto dall’Ufficio Giudiziario interessato su una particolare e determinata problematica, anche, forse, conseguente a specifiche modalità organizzative dei servizi – come quello delle Spese di Giustizia – e del personale amm.vo: per il fatto, invece, di essere riportate nel “Foglio di informazione della Direzione generale della giustizia civile” (che nelle intenzioni dell’ Amministrazione Giudiziaria costituisce una sorta di massimario delle soluzioni adottate, in particolare, in materia di D.P.R. 115/02) e di essere dirette a tutti gli Uffici Giudiziari in maniera riassuntiva (senza, quindi, che vi sia conoscenza del quesito proposto e dell’intera risposta del Ministero), appaiono per il loro contenuto fuori del corretto contesto organizzativo del servizio di cui ci si occupa e non coerenti con le norme, anche regolamentari, che governano lo stesso servizio.
Ci si riferisce:
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al provvedimento del 21/12/17 9, secondo il quale non è da censurare il comportamento del Funzionario delegato che restituisce gli atti al magistrato, non procedendo all’emissione dei mandati di pagamento. “In ogni caso, il magistrato può sempre confermare i provvedimenti rifiutati del funzionario delegato, quest’ultimo dovrà procedere al pagamento delle spettanze liquidate”, valutando l’eventuale segnalazione alla competente Procura della Corte dei Conti;
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al provvedimento del 29/05/18 10 in base al quale il Funzionario delegato, in presenza di un decreto di pagamento affetto da vizi:
può, ove non sia decorso il termine per proporre opposizione, segnalare gli stessi vizi al P.M., quale organo titolare del potere di impugnazione ex art. 170 T.U.;
segnala, decorso il termine di cui al punto precedente, al magistrato che ha emesso il provvedimento le irregolarità riscontrate perché possa meglio impostare, per il futuro, il decreto di pagamento.
“Trattasi di una segnalazione che consente al funzionario delegato di porsi al riparo da possibili contestazioni e responsabilità di tipo erariale”, rimettendo allo stesso la valutazione dell’opportunità di portare a conoscenza della competente Procura Generale le riscontrate irregolarità;
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al provvedimento (altro) del 29/05/18 11 per il quale il Funzionario delegato “ è tenuto a segnalare la questione al magistrato che ha provveduto alla liquidazione” qualora rilevi irregolarità nella stessa liquidazione.
Si ritiene di citare anche altra risposta a quesito in materia di spese sostenute dal CTU 12, secondo la quale le irregolarità riscontrate nelle spese liquidate devono essere sottoposte dal funzionario delegato all’esclusiva valutazione del magistrato “anche al fine di correggere eventuali errori che potrebbero essere scaturiti all’atto della liquidazione”.
A parte l’evidente contrasto dei documenti citati con quella che è la natura giuridica del decreto di liquidazione sulla base della giurisprudenza, pure riconosciuta dall’Amministrazione Giudiziaria, ed, ancora, la manifesta contraddizione fra le stesse note, si ritiene opportuno evidenziare come:
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Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, il quale pertanto, essendo incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (34): interviene quindi in momenti e fasi successive al deposito del decreto di pagamento, o alla scadenza del termine per proporre opposizione.
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“I controlli che il funzionario delegato è tenuto ad eseguire… hanno natura esclusivamente formale e contabile…, senza alcun potere di esame del merito e della legalità delle spese, funzione quest’ultima, riservata alla Ragioneria provinciale dello Stato in sede di controllo del rendiconto del funzionario delegato..” (35).
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Secondo l’art. 172 T.U. i magistrati sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni: “il funzionario delegato [e l’ufficio postale] non possono essere ritenuti responsabili della errata liquidazione delle somme da pagare; pertanto, sia il pagamento, sia il rimborso devono essere giudicati regolari e legittimi…” (36) (29).
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“Le irregolari o errate liquidazioni di somme da pagare devono essere contestate all’ufficio giudiziario che le ha disposte e non possono dar luogo a rilievi sul rendiconto del funzionario delegato” e “la competente amministrazione deve notificare al responsabile della spesa che dispose i pagamenti [come detto al punto precedente, il magistrato] irregolari, l’obbligo di rifusione…” (35 e 36).
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Alcuna disposizione “obbliga”, in relazione alla perentorietà evidenziata dell’Amministrazione Giudiziaria nel provvedimento del 29/05/18 (29), il Funzionario delegato a dover effettuare segnalazioni di irregolarità al magistrato che ha emesso il decreto di pagamento; così come eccessiva e superflua appare l’indicazione dell’effettuazione della segnalazione dell’irregolarità ( che, comunque, per come sopra chiarito, il Funzionario delegato, potrebbe, solo eventualmente, conoscere dopo la scadenza del termine dell’opposizione) al pubblico ministero, al quale già le norme del Testo Unico prevedono la comunicazione proprio al fine di poter esercitare, con la proposizione dell’opposizione, il proprio ruolo di tutore dell’interesse della legge.
Fermo restando la responsabilità, per errore nella liquidazione, del magistrato e la segnalazione del Funzionario delegato alla competente Procura della Corte dei Conti irregolarità nella spesa di cui potrebbe avere, comunque, conoscenza, ben venga, per come sollecitata anche dall’Amm. Giud., una leale collaborazione tra tutte le componenti degli Uffici Giudiziari per la creazione di modelli di condotta rispettosi delle norme in materia.
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1 - Vedi Cassaz. Penale, Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08; Cassaz. Civ., I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cassaz. Civ., VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17.
2 - Vedi: Cassaz. Civ., Sez. VI - 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/11 e Ordinanza n. 7672 del 21/03/18; Cassaz. Civ., II Sez, Sentenza n. 14659/13.
3 - Vedi: Cassaz. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 19161 del 03/09/09; Cassaz. Civ., Sez. VI - 2, Ordinanza n.3728 del 14/02/2013.
4 - Vedi: Cassaz. Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cassaz. Civ. I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07.
5 - Vedi: Cassaz. Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n. 12795 del 06/06/14; Ordinanza n.1196 del 18/01/17 e Odinanza n. 20640 del 31/08/17.
6 - Nota Min. Giustizia prot. N. 1819/2001/U del 23/05/01.
7 - C.S.M. - Risposta a quesito del 14/10/09.
8 - Circolare Min. Econ. e Finanze n. 19 del 22/05/18.
9 - In Foglio di informazione n. 1 anno 2018.
10 - In Foglio di informazione n. 3 anno 2018.
11 - In Foglio di informazione n. 3 anno 2018.
12 - Nota Min. Giustizia DAG n. 0008724.U. del 25/1/01.