LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.

di Cuzzocrea Giuseppe |
Tempo di lettura: 3 minuti circa

Premessa al lavoro

 

Premessa

Il Testo Unico Spese di Giustizia – D.P.R. 115/2002 - (di seguito T.U.) prevede e disciplina una serie di attività di specifica competenza del magistrato che spaziano dalla liquidazione delle spese di giustizia, alla materia del patrocinio a spese dello Stato (“il magistrato dichiara inammissibile l’istanza ovvero concede o nega l’ammissione al patrocinio…” - Art. 97 n.1 T.U.; revoca del beneficio), alla competenza sull’opposizione al decreto di pagamento.

Per rimanere nell’ambito del presente lavoro, il magistrato procede alla liquidazione, per conto dell’erario dello Stato, con decreto di pagamento delle spese a cui fanno riferimento gli artt. 4 e 8 del T.U., e specificatamente:

  • Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione …” - art. 4 n. 1 T.U.;

  • Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti richiesti dalla parte privata…” (processo penale) - art. 4 c. 2 T.U.;

  • Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall’Erario…” (processo civile) - art. 8 c. 2 T.U. .

Parimenti il magistrato procede, ove ne ricorrano le condizioni e nei limiti previsti, nelle ipotesi di estensione degli effetti del patrocinio a spese dello Stato espressamente previsti dal citato T.U. (ad esempio: difensori d’ufficio - art. 116, difensori di cittadini stranieri espulsi dallo Stato - art. 142, ed onorari al curatore nel caso di fallimento incapiente - art. 146 e Sentenza Corte Costituzionale n. 174 del 28/4/2006 ), così come nell’ambito di specifici processi (ad esempio, procedura fallimentare - art.146 T.U. e processi in cui è parte l’Amministrazione Pubblica - art. 158 T.U.).

Ed ancora, premesso comunque l’espresso richiamo all’art. 168 T.U. da parte dell’articolo 70 T.U., “l’adozione del decreto stesso è certamente necessario… per le spese straordinarie di cui all’art. 70 T.U., nelle quali vanno comprese le spese relative alle intercettazioni telefoniche1, le quali successivamente – come esposto in maniera più articolata in altra parte del presente lavoro - sono state ricomprese espressamente tra le spese ripetibili (lett. i-bis. dell’art. 5, c.1 T.U., introdotta della L. 311/2004).

Con il Testo Unico viene completamente superata la precedente normativa in materia secondo la quale il magistrato, per le spese di competenza (ne erano esclusi quelle a favore dei magistrati e dei testimoni), con decreto si limitava a quantificarle, mentre era rimesso al personale amministrativo l’ordine di pagamento, determinandosi, quindi, una sostanziale duplicazione del titolo di pagamento. Per come evidenziato dal Ministero della Giustizia 2, con la vigenza del T.U. “ La sola distinzione rimasta è quella tra ordine di pagamento emesso dal funzionario allorchè la quantificazione dell’importo da liquidare non presenta alcun elemento di discrezionalità (così, ad esempio, per le indennità ai giudici onorari e agli esperti) e decreto di pagamento emesso dal magistrato, necessario allorchè la quantificazione comporta questioni valutative (come, ad esempio, per le spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia).

Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l’ordine di pagamento. Se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto di pagamento, che costituisce di per sé titolo di pagamento della spesa (cfr. art. 171)”.

Sul punto si richiama anche la relazione illustrativa al Testo Unico (Premesse generali al Titolo D).

In materia di patrocinio a spese dello Stato, occorre precisare che il beneficio non comporta che sia l’erario a provvedere alle spese che l’ammesso sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa. A parte il raffronto tra la disposizione di cui all’art. 131 T.U. con quelle degli artt.107 e 74 dello stesso T.U., “ la circostanza poi, che la concessione del beneficio risulti condizionata alla preventiva valutazione della “non manifesta infondatezza” delle ragioni …, convalida il convincimento che l’obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti di terzi, quale la parte vittoriosa, nei cui confronti l’assistito al beneficio risulti soccombente con condanna al pagamento delle spese processuali3. Sarà invece l’erario, secondo la giurisprudenza 4, nel caso in cui tutte le parti processuali siamo ammesse al beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a provvedere alle spese per le quali una delle parti sia stata condannata, ferma restando il diritto dello Stato ad esercitare la facoltà di rivalsa ex art. 134 T.U..

 

_____________

1 - Circolare Min. Giustizia n. 6/2002 dell’08/10/02.

2 - Circ. Min. della Giustizia n. 4/2002 del 28/06/02.

3 - Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10053 del 19/06/12; Corte di Cassazione, I Sez., Civ., n. 22575 del 23/10/14.

4 - Corte di Cassazione 18/6/14 n. 13925.