LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.
Motivazione del decreto
Motivazione del decreto
Prosegue l’art.168 richiamato precisando che il decreto di liquidazione è motivato ed emesso dal magistrato che procede. Ed ancora che il decreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, costituendo titolo provvisoriamente esecutivo.
Il decreto, a cui rimanda anche l’art. 83 T.U. in tema di liquidazione spese ed onorari in presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è emesso inaudita altera parte deviando dal decreto tipo, previsto dall’art. 135 c.1 c.p.c, che non prevede la motivazione. Evidentemente il legislatore del T.U., in considerazione, come abbiamo visto, del contenuto decisorio su diritti soggettivi di natura patrimoniale del decreto di liquidazione, ha voluto che lo stesso provvedimento fosse motivato – analogamente peraltro a quanto previsto dalla normativa precedente (art. 11 L. 319/80).
All’obbligo della motivazione corrisponde la necessità che la stessa si adeguata: il solo richiamo al D.M. Giustizia 30/05/2002 appare generico quando non si accompagna ad una esplicitazione delle modalità del computo nella concreta situazione de qua. Ne rimane impedita la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, donde l’illegittimità del provvedimento impugnato1.
Esplicitazione che, “come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non dev’essere ampia come quella della sentenza, né succinta, come quella dell’ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all’obbligo motivazione impostogli dall’art.111, c. 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa “ 2.
Essendo stata l’assenza di adeguata motivazione, al pari di ulteriori rilievi in merito all’attività di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato, oggetto di specifico rilievo formulato dall’Ispett. Generale di finanza in sede di verifica ispettiva presso un Tribunale, l’Amm.ne Giudiziaria ha ritenuto di sensibilizzare tutti gli Uffici Giudiziari sull’attività di liquidazione 3.
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1 - 057695.U. del 29/05/06.
2 - Cassazione, Sez. VI – 1 Civ., Ordinanza n. 21800 del 24/09/13.
3 - Nota Min. Giustizia del 25/10/2017 n. 0200103.U.