LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.

di Cuzzocrea Giuseppe |
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Termini per l’emissione del decreto di pagamento

 

Termini per l’emissione del decreto di pagamento

Come la disposizione del T.U. da ultimo citata, sempre secondo l’indicata risoluzione ministeriale, non pone a carico dell’avvocato un termine di decadenza, così non introduce per il magistrato “un termine a provvedere”, ben potendo subordinare l’emanazione del decreto al deposito di ulteriore documentazione, così come all’esito delle verifiche reddituali rimesse all’ufficio finanziario. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che l’indicata modifica legislativa, indipendentemente da ogni interpretazione, e per il suo contenuto letterale e per la specifica norma nella quale è inserita, ha la sua ragione nella volontà del legislatore di ridurre i tempi di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Certamente, però, affinchè si possa effettivamente incidere sui tempi è anche necessario che non solo le attività di cancelleria conseguenti al decreto di liquidazione siano tempestive e coordinate, ma, e soprattutto, che siano più certi i tempi di accreditamento al Funzionario delegato per le Spese di Giustizia dei fondi e che questi siano conformi al fabbisogno periodicamente segnalato all’Amm.ne Giud..

Analogamente alla liquidazione delle spettanze degli avvocati in materia di patrocinio a spese dello Stato e delle ipotesi di estensione degli effetti del beneficio, anche per le liquidazione degli altri beneficiari citati nel presente lavoro non è previsto un termine entro il quale il magistrato debba provvedere.

Si richiama, tuttavia, sul punto quanto disposto dall’Amministrazione Giudiziaria 1 e specificatamente: “La liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistano i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa”. E si veda pure quanto riportato in altra parte del presente lavoro in materia di liquidazione delle spese di intercettazione.

 

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1 - Circ. Min. Giustizia DAG 22/12/09 n. 0159237.U. In tal senso anche la Circ. Giustizia DAG 06/05/09 n. 0062709.U.