LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.

di Cuzzocrea Giuseppe |
Tempo di lettura: 4 minuti circa

Magistrato competente

 

Magistrato competente

Per ciò che riguarda l’individuazione del magistrato competente ad emettere il decreto di liquidazione occorre, con il necessario supporto della giurisprudenza che si è sviluppata con l’emanazione del T.U. quale inevitabile conseguenza al riordino normativo voluto dal legislatore in una materia così vasta, complessa ed eterogenea come quella delle spese di giustizia, distinguere, a parte alcune precisazioni che inquadrano meglio l’articolata problematica, tra la liquidazione di spese ed onorari in materia di patrocinio a spese dello Stato a mente dell’art.83 T.U. e il decreto emesso ex art. 168 T.U. in relazione agli artt. 70,71 e 72 dello stesso.

Precisato che:

- magistrato è tanto il giudice quanto il pubblico ministero – art. 3 T.U.;

- autorità giudiziaria – artt. 82 e 83 T.U. - è il singolo organo, monocratico o collegiale, che procede 1;

l’onorario e le spese del difensore dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, in caso vi sia ammissione a beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dall’autorità giudiziaria che ha proceduto al termine di ciascuna fase o grado del processo 2, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico.

Per il giudizio di Cassazione competente per la liquidazione è il giudice di rinvio, oppure quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito del giudizio di Cassazione. Nel caso di Cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito 3.

Prosegue l’art. 83 T.U., a chiusura e completamento, prevedendo che alla liquidazione dei compensi dovuti per fasi o gradi anteriori possa provvedere il magistrato competente se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione 4.

Per le liquidazioni ex artt. 70 – 72 T.U. l’individuazione del magistrato che procede e, quindi, tenuto all’emissione del decreto di liquidazione, è più complessa ed articolata.

Intanto occorre differenziare nell’ambito della categoria dell’ausiliario del magistrato di cui all’art.3, lett. n, del T.U. i periti e consulenti tecnici del pubblico ministero – artt. 232 c.p.p. e 73 disp. att. c.p.p. – dagli altri ausiliari. Accanto alla chiara lettura dell’art. 232 citato secondo il quale il compenso al perito è liquidato dal giudice che ha disposto la perizia, in materia vi è stato l’intervento della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, 5, che ha individuato la competenza alle liquidazioni dei consulenti del P.M. ai sensi dell’art. 73 richiamato, e ha chiarito le ragioni della ritenuta diversa individuazione del giudice competente rispetto a quanto previsto dell’art. 168 T.U.

Specificatamente, secondo le Sezioni Unite, nei casi di cui si discute alla locuzione magistrato che procede, di cui all’art. 168 T.U., occorre dare un criterio di lettura che privilegia il rapporto fiduciario che ha caratterizzato il conferimento dell’incarico e, quindi, la competenza per la liquidazione dei compensi al consulente del P.M. non può che essere rimessa al giudice che ha disposto la perizia, giusto il rinvio all’art. 232 c.p.p. dell’art. 73 disp. att. c.p.p..

Applicazione della stessa regola per periti e consulenti del P.M. – precisano sempre dalle Sezioni Unite – perché sussiste la medesima ratio: stretto vincolo fiduciario come sopra detto e responsabilità che fanno capo al magistrato ex art. 172 T.U.. Ha proseguito ancora la Cassazione ritenendo applicabili nelle liquidazioni in questione gli articoli di procedura citati ( rispetto al più volte richiamato art. 168 T.U.), perché in assenza di specifici principi e criteri direttivi, dettati nella legge-delega per l’emanazione del Testo Unico, non è possibile che lo stesso possa modificare sostanzialmente la disciplina sulla quale è intervenuto a riordinare ed armonizzare e, in particolare, modificare le norme del codice di procedura penale.

Dal momento che le conclusioni a cui giunge la Cassazione, Sezioni Unite, si riferiscono in maniera esclusiva agli ausiliari quali consulenti tecnici e periti, per gli altri ausiliari del magistrato compreso, a parte il rimando dell’art. 72 T.U. all’art. 168 dello stesso Testo Unico, il custode, il quale deve pure considerarsi tale “ quale oggetto idoneo al compimento di atti… che il magistrato… può nominare a norma di legge” ex art. 3,c. 1, lett. n) del T.U., e benché siano riconosciute specificità in termini di importi da liquidare allo stesso 6, “ nella giurisprudenza di Corte domina la tesi secondo cui “magistrato che procede” è quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della richiesta di liquidazione”.

Magistrato competente alla liquidazione, pertanto, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di liquidazione è:

-il Giudice dell’Esecuzione, con la definitività della sentenza 7;

- il giudice di cognizione, dopo l’esercizio dell’azione penale;

- il P.M., nella fase delle indagini preliminari 8.

Nel caso di presentazione dell’istanza di archiviazione 9, così come una volta intervenuto il decreto di archiviazione 10, il magistrato che procede va individuato nel GIP.

 

______________

1 - Cassaz. Civile, III Sez., Sentenza n. 37403 del 10/07/07.

2 - Vedi Cassaz. Civ., I Sez., Sent. n. 9764 del 08/02/05 e Cassaz. Civ., I Sez., Sent. n. 3944 del 16/01/04.

3 - Cassaz. Civ., Sentenza n. 22550 pubblicata il 07/11/16 e giurisprudenza dalla stessa sentenza richiamata.

4 - Si veda anche la nota del Min. Giust. DAG del 14/02/07 (risposta a quesito).

5 - Cassaz. Sez. Unite Penali, Sent. 28/11/2013 – 27/12/14 n. 9605.

6 - Cassaz. Civ., III Sez., Sent. n. 21475/16.

7 - Cassaz. Pen., IV Sez., Sent. n. 44558 del 05/11/08.

8 - Cassaz. Pen., I Sez., Sent. n. 3650 dell’08/11/05.

9 - Cassaz. Pen., IV Sez., Ord. n. 11195 del 26/10/05.

10 - Cassaz. Pen., V Sez., Sent. n. 9222 del 10/02/06 e IV Sez., Sent. n. 27915 del 13/04/05.