LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.
Spettanze e liquidazione
Spettanze
In ordine alle spettanze che il magistrato è tenuto a liquidare, la relazione illustrativa richiamata all’art.168 precisa che terminologicamente queste si riferiscono “all’onorario, alle spese e indennità di trasferta e alle spese per l’espletamento dell’incarico …”: non vi rientrano, per come chiarito dal Ministero della Giustizia, le voci accessorie ( come IRPEF ed IVA) in quanto le stesse devono “…essere indicate, a cura dell’ufficio, al momento della compilazione del modello di pagamento di cui all’art. 177 T.U.” (sebbene non assolva più, l’indicato modello, alla sua funzione di titolo di ordinazione della spesa a mente della ministeriale n. 132195.U del 13/12/2006).
Decreto di pagamento autonomo e separato
La liquidazione delle spettanze va effettuata con autonomo e separato decreto, apparendo, assolutamente in contrasto con la normativa in materia la sua trasposizione nel contenuto del provvedimento giurisdizionale inerente il procedimento che interessa la stessa liquidazione: ciò è stato ribadito dal Ministero della Giustizia che ha evidenziato come l’inosservanza delle norme del Testo Unico determini evidenti difficoltà per gli adempimenti di cancelleria (1 - 2 - 3).
Problematiche che si estendono anche alla fase dell’impugnazione del decreto.
Sul punto la Corte di Cassazione, pur decidendo in tema di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto che, ove la revoca sia adottata con la sentenza che definisce il giudizio, anziché con separato decreto, non vi è un mutamento nel regime impugnatorio avverso la stessa pronuncia: il regine applicabile resta quello ordinario dell’opposizione ex art. 170 T.U., il quale ha natura di rimedio di carattere generale 4 .
Tale decisione ribalta completamente il precedente orientamento della stessa Corte, la quale aveva invece ritenuto in un caso simile, con precedente sentenza, che il rimedio ordinario per impugnare la revoca dell’ammissione al patrocinio disposta in sentenza fosse l’appello 5.
Il periodo che precede necessita di essere specificato: chiaramente la S.C. ha ritenuto, con il nuovo orientamento, assolutamente eccessivo e superfluo l’instaurazione di un nuovo giudizio di cognizione tra tutte e parti processuali per la sola discussione di una questione inerente l’ammissione al gratuito patrocinio.
Richiesta di parte del provvedimento di liquidazione
Il provvedimento di liquidazione non viene pronunciato d’ufficio, ma su espressa domanda dell’interessato nel rispetto del termine prescrizionale o di decadenza ex art. 71 del T.U..
In ordine alla necessità di una specifica domanda di liquidazione, gli artt. 71 e 72 T.U. espressamente prevedono che la stessa sia presentata, restando nell’ambito del presente lavoro, dagli ausiliari del magistrato e dal custode.
Anche per gli onorari e le spese del difensore è da sempre stato ritenuto pacifico che per la loro liquidazione il professionista sia tenuto a depositare specifica richiesta: del resto il richiamo da parte dell’art. 83 c. 1 T.U., per la liquidazione delle spettanze del difensore, alle norme dello stesso Testo Unico sembra possa estendersi ai citati artt. 71 e 72 T.U..
In ogni caso, confermano la tenutezza dell’avvocato a proporre l’istanza di liquidazione sia la copiosa giurisprudenza di merito formatasi sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 83 c. 3-bis T.U. (modifica normativa ex art. 1c. 783 della L. 208/15 in vigore dall’1/1/2016), sia la motivata ed approfondita analisi svolta dall’Amministrazione Giudiziaria 6 sulla stessa modifica normativa.
Certamente, comunque, non bisogna scordare che tutta la procedura di liquidazione (ed anche il giudizio di opposizione) ha natura processualcivilistica - per come si dirà più avanti - e, pertanto, ha piena vigenza ed operatività il principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c..
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1 - Min. della Giustizia, nota n. 124745.U del 13/10/09.
2 - Min. della Giustizia, Circolare 10/1/28 - Art. 83, c. 3-bis DPR 115/02.
3 - In tal senso: Cassazione, I Sez.Civ., Sent. n.7504 del 31/03/11.
4 - Corte di Cassazione, II Sez. Civ., Sent. n. 29228 del 06/12/17.
5 - Corte di Cassazione, VI Sez. VI - 2, Sent. n. 7191 del 13/04/16.
6 - Circolare del Min. Giustizia del 10/01/18 - Art. 83, c. 3-bis DPR 115/02.