LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.
Titolo provvisoriamente esecutivo
Titolo provvisoriamente esecutivo
Come abbiamo accennato, il decreto di pagamento costituisce ex art. 168 T.U. titolo provvisoriamente esecutivo. Tale qualità che implica l’idoneità dello stesso ad attivare ex art. 474, n. 1, c.p.c. l‘esecuzione forzata (non costituisce, invece, titolo per l’iscrizione di ipoteca in base all’art. 2818 c.c., stante la mancanza di specifica disposizione in tal senso), è espressamente riconosciuta al provvedimento che liquida le spettanze agli ausiliari del magistrato e le indennità di custodia (disciplina riferibile unitariamente a tutti i processi) 1.
Precisa lo stesso articolo, al comma 3, che nel processo penale l’indicata qualità è riconosciuta al provvedimento del magistrato “solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato…”.
“La norma in commento persegue l’obiettivo di risolvere il problema di come contemperare il segreto investigativo con l’esigenza di liquidare l’ausiliario all’esito dell’espletamento dell’incarico. Nella formulazione della norma originaria questo contemperamento non era possibile. Infatti, mentre nel processo civile il decreto era provvisoriamente esecutivo, nel processo penale il decreto diveniva esecutivo (e poteva essere emesso l’ordine di pagamento) solo all’esito della scadenza dei termini per l’opposizione e, quindi, solo quando tutte le parti oltre il beneficiario ne erano venuti a conoscenza ai fini dell’opposizione.
Nell’attuale norma è prevista la provvisoria esecutività nel processo penale solo in caso di segreto istruttorio, con decorrenza dei termini per l’opposizione per tutti dalla cessazione del segreto.
Così, in assenza di segreto, il decreto diventa esecutivo solo alla scadenza dei termini per l’opposizione, come oggi. Se c’è il segreto il decreto è esecutivo per consentire il pagamento all’ausiliario ed è portato a conoscenza dei possibili opponenti solo dopo, proprio per consentire l ‘opposizione “ 2.
L’Amm.ne Giudiziaria, sollecitata dalle richieste di alcuni Uffici Giudiziari in ordine all’eventuale riconoscimento quale titolo esecutivo del decreto di pagamento dei compensi ai difensori di soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 82 T.U. (disposizione questa, giova ricordare, inserita fra le disposizioni generali sul beneficio nel processo penale, civile, amm.vo, contabile e tributario), si è espressa negativamente 3.
Ritiene, infatti, l’Amm.ne Giudiziaria che “le disposizioni del D.P.R. 115/02, pur disciplinando in maniera puntuale la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore non attribuiscono mai al relativo decreto la natura di titolo esecutivo”, diversamente da quanto previsto, come abbiamo visto, per i decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato e dei custodi. Del resto, ritiene sempre l’indicata Amm.ne, “l’efficacia di titolo esecutivo ex. art.474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’art. 53 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche tale disposizione non fa alcun riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore”, concludendo che il decreto ex art. 82 T.U., non avendo efficacia di titolo esecutivo e non potendosi, conseguentemente, apporre in calce allo stesso la formula esecutiva, costituisce solo titolo di pagamento, al pari di ogni decreto emesso dal magistrato in tutte le fattispecie previste dal T.U., ai sensi dell’art. 171 dello stesso T.U.
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1 - Relazione illustrativa del T.U. – Art. 168.
2 - Vedi anche Nota 1. Art. 11 L. 8/7180 n. 319.
3 - Circ. Min. Giustizia DOG N. 0127998.U. del 20/10/09.