LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.
Decadenza e prescrizione
Decadenza e prescrizione
In ordine, invece, ai tempi e termini del deposito/presentazione dell’istanza di liquidazione, occorre fare le opportune distinzioni.
Per gli ausiliari del magistrato l’art. 71 c. 2 T.U. prevede la presentazione della domanda di liquidazione, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico 1 (trascorsi 200 giorni, invece, dalla trasferta per le spese e indennità di viaggio e soggiorno).
“La norma in commento supera l’ambiguità terminologica del doppio termine di “prescrizione”, previsto dalla norma originaria [art. 24 r. d. 1043/23]…. E’ pacifico che il termine… è di decadenza, così come è di decadenza quello previsto per la presentazione della domanda…., operando poi le regole generali per la prescrizione del diritto” 2.
La Cassazione ha ribadito quanto riportato nella Relazione illustrativa al T.U. e, richiamati gli artt. 2966 e 2968 c.c., ha specificato che la decadenza è impedita solamente dal compimento dell’atto previsto dalla norma in commento e che, quindi, ove la richiesta di pagamento non venga formulata nel termine fissato dalla stessa norma, non può invocarsi l’ordinario termine di prescrizione per aggirare le norme di legge in tema di decadenza (con la conseguenza che il termine di giorni 100, previsto a pena di decadenza, non è meramente ordinatorio, ma fissato per l’esercizio del diritto alle spettanze per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo) 3.
Sullo specifico punto - decadenza dal diritto alla liquidazione dei compensi agli ausiliari - si ritiene utile citare, per conoscenza, la sentenza della Corte dei Conti, I Sez. Giurisd. Centrale d’Appello n. 580 del 5/8/2013 che esclude ogni responsabilità e il danno erariale per una liquidazione effettuata sulla base di una domanda presentata oltre i 100 giorni di cui all’art. 71 T.U., dal momento che l’Amministrazione Giudiziaria ha conseguito un “vantaggio”, commisurato al costo della perizia, del quale avrebbe potuto rispondere per “indebito arricchimento” nel caso di negato pagamento (per intervenuta decadenza).
L’art. 72 T.U., invece, prevede la liquidazione dell’indennità di custodia su domanda del custode successiva alla cessazione della custodia stessa.
Tale disposizione ha creato dubbi interpretativi e, specificatamente, si è posto il problema se considerare la domanda del custode soggetta a decadenza per il fatto che tale soggetto sia un ausiliario del magistrato ( soggetto idoneo al compimento di atti a mente dell’art. 3 del T.U.) e l’art. 72 citato sia inserito, unitamente all’art. 71 T.U., nel Titolo XIII - domanda di liquidazione e decadenza- della Parte II , oppure se l’indicata domanda, non essendo espressamente prevista dall’art. 72 alcuna decadenza, è soggetta al principio civilistico generale della prescrizione.
Alla problematica è stata data soluzione dalla giurisprudenza secondo la quale “ Ai fini della liquidazione delle spese di custodia e di conservazione, la proposizione della relativa domanda non soggiace al termine di decadenza di cento giorni dall’espletamento dell’incarico, che l’art. 71 D.P.R. n. 115 del 2002 prevede per la liquidazione in favore degli altri ausiliari del magistrato nel processo penale e cioè i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, dal momento che detta previsione è di carattere eccezionale rispetto alle norme del cod. civ. sulla prescrizione dei diritti e non può estendersi in danno del custode, per il quale trova applicazione il principio generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948, n. 4 cod. civ. ove nel provvedimento di conferimento dell’incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione”. 4 - 5.
Sul punto analogamente si è espresso il Ministero della Giustizia con una nota in risposta a un quesito 6.
Il termine ordinario di prescrizione deve anche applicarsi ai difensori - per tutte le fattispecie previse dal T.U. - con decorrenza dal giorno in cui è stato espletato l’incarico, o meglio, secondo quanto testualmente recita l’art. 83 c. 2 T.U., dal termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, dalla cessazione dell’incarico. In effetti l’Amministrazione Giudiziaria, intervenendo sulle numerose segnalazioni circa l’interpretazione ed applicazione del comma 3 bis dell’art. 83 T.U. 7, ha ritenuto che l’indicata disposizione - “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” - non ha interrotto un termine di decadenza per la presentazione dell’istanza da parte dell’avvocato, con la conseguenza, soltanto, che sul professionista, in caso di presentazione della stessa istanza in tempi successivi alla definizione del giudizio, graveranno gli effetti negativi della ritardata liquidazione.
Stante la presente risoluzione, quindi, non può che riconoscersi l’operatività del termine ordinario decennale di prescrizione nei casi che interessano 8.
Altra annotazione in materia di prescrizione è la precisazione che l’istituto, secondo le proprie regole, opererà, chiaramente, anche una volta presentata l’istanza di liquidazione e successivamente all’intervenuta la decisione del magistrato. Sarà sempre il termine ordinario di prescrizione ad operare, non essendo applicabile alla complessiva materia dei crediti di giustizia - con riferimento ovviamene alle competenze dei professionisti e dei difensori - la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.: a parte la giurisprudenza sul punto 9 , anche se oscillante, l’Amministrazione Giudiziaria ha ritenuto la non applicabilità della predetta prescrizione in quanto “appare motivata da una più attenta analisi del contrasto tra le caratteristiche della prescrizione preventiva e le modalità di liquidazione e pagamento delle prestazioni rese dai suddetti professionisti in materia di spese di giustizia, modalità in base alle quali non può che restare abbondante traccia documentale in merito ai vari momenti della suddetta procedura di pagamento” 10.
Da ultimo un breve riferimento alla rilevabilità della prescrizione: per una parte della giurisprudenza la prescrizione, secondo la disposizione di cui all’art. 2938 c.c., non è rilevabile d’ufficio dal giudice, mentre per altra giurisprudenza tala rilevabilità è possibile – stiamo chiaramente proseguendo il discorso relativo ai difensori di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato – in quanto la liquidazione ha ad oggetto un credito erariale che rientra nelle obbligazioni c.d. pubbliche e, quindi, interessa tutta la collettività.
______________
1 - Il compimento delle operazioni da parte dell’ausiliario coincide con il deposito della relazione. Cass. Civ., III Sez., Sent. n. 28952 del 27/12/11.
2 - Relazione illustrativa del Testo Unico – Art. 71.
3 - Corte di Cassazione, II Sez. Civ., Sent. n. 4373 del 04/03/15.
4 - Corte di Cassazione IV Sez., Sent. n. 113 del 28/10/05.
5 - Vedi, in senso conforme, Cassazione, IV Sez., Sentenza n. 36878 dell’08/05/07; Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 11965 del 14/05/08; Cassazione, VI Sez. Civ., Ordinanza n.3070 del 06/02/17.
6 - Nota Min. Giustizia, in risposta a quesito dell’anno 2005.
7 - Circolare Min. Giustizia 10/01/18 - Art. 83, c. 3-bis DPR 115/02.
8 - Trib. Como 14/09/07.
9 - Trib. Mantova, I Sez., 24/02/2017 e Cassazione richiamata.
10 - Nota Min. Giustizia n. 159106.U del 27/11/13.