LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.

di Cuzzocrea Giuseppe |
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Competenze operatori telefonici

 

Competenze operatori telefonici

 

[NdR A seguito della redazione del presente lavoro è stata pubblicata una modifica al T.U. Sp. G.: vedi "Modifiche alle modalità di pagamento dei servizi di intercettazione Modifiche al T.U. Spese di Giustizia relativamente al pagamento delle prestazioni per intercettazioni. Decreto Legislativo 02/10/2018, n. 120". L'autore ha commentato le motifiche nell'articolo: "Competenze operatori telefonici. Decreto Legislativo n. 120 del 2/10/18" da considerarsi integrativo del presente articolo.]

 

Un esame separato merita, invece, la liquidazione delle competenze degli operatori telefonici, anche per i chiarimenti e le indicazioni fornite dall’Amm.ne Giudiziaria 1, che hanno interessato pure problematiche prettamente operative e di cancelleria – quali ricezione fattura elettronica, suo rifiuto, trasferimento al Funzionario delegato – le quali tuttavia esulano dal presente lavoro.

Intanto è da precisare la liquidazione agli operatori telefonici riguarda soltanto le spese sostenute per le intercettazioni telefoniche, poiché i tabulati telefonici rilasciati dall’1/1/10, anche se richiesti precedentemente a tale data, sono gratuiti ex. art. 96 D.Lgs. 259/13, come modif. dalla L.191/06 2.

Le spese relative alle intercettazioni che, come già precisato, sono state considerate spese straordinarie ex art.70 T.U., hanno poi provato il loro espresso e formale inserimento tra le spese proprie del procedimento con l’introduzione della lett. i-bis all’art. 5, c.1, T.U. da parte della L. 311/04.

In ordine alle modalità di liquidazione e all’individuazione del giudice competente, seguendo e riportando quanto ritenuto dall’Amm.ne Giudiziaria,

- in assenza di una specifica disposizione per tali spese e

- “benché i gestori di telefonia e le ditte che noleggiano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione pacificamente non rivestono lo status di ausiliare del magistrato e tantomeno di custode3.

trova applicazione la norma di portata generale di cui all’art.168 T.U., richiamata dall’art. 70 dello stesso Testo Unico, e la pacifica giurisprudenza – espressamente indicata – che individua per le liquidazioni in questione l’autorità giudiziaria “ cui è demandata la decisione nel merito e che, per tale ragione, ha la disponibilità e la signoria degli atti al momento della richiesta di liquidazione della fattura”.

L’Amm.ne Giud. entra anche nel dettaglio esemplificando le competenze degli Uffici con riferimento al momento in cui perviene la richiesta di pagamento e chiarisce, in fine, che il principio sopra virgolettato “Così descritto il modus procedendi, lo stesso non si applica ai casi di trasmissione al giudice di richieste che non determinano né un passaggio di fase né un trasferimento della “signoria” sul procedimento (quali ad esempio le richieste di proroga delle indagini preliminari o di emissione di misura cautelare), nonché a quelli in cui la trasmissione della richiesta non sia accompagnata dal trasferimento degli atti relativi alle intercettazioni (come nel caso della richiesta di archiviazione, al cui accoglimento segue, peraltro, la restituzione degli atti al pubblico ministero): in tali ipotesi, infatti, sarà sempre il pubblico ministero a dover provvedere alla liquidazione delle spese per le intercettazioni, anche se la relativa richiesta fosse arrivata successivamente alla trasmissione al giudice delle suddette richieste”.

E’ comunque dei giorni scorsi l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in attuazione di legge delega, del decreto legislativo in tema di spese di giustizia per le intercettazioni, secondo il quale per tali spese la liquidazione deve essere effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del P.M. che ha richiesto o eseguito l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. Ed ancora, tale decreto legislativo riconosce la qualità del titolo provvisoriamente esecutivo, sussistendo il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, al decreto di pagamento.

Tali nuove disposizioni, che vanno ad introdurre nel T.U. l’art. 168-bis, consentono di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito della novella del 2004 che, inserendo, all’art. 5 c. 1 del D.P.R. n.115/2002, la lettera f-bis, ha estrapolato le spese per intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all’art. 70 del medesimo testo unico, facendo così venir meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione della spesa di cui agli artt. 168 e segg.

Ed ancora pure di superare le incertezze interpretative in ordine all’individuazione dell’ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro.

Inoltre al fine di fugare ogni dubbio sulla generica locuzione “decreto di pagamento”, che avrebbe potuto riferirsi anche al giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato tali attività di intercettazione, si è ritenuto precisare che il magistrato che procede vada individuato nel pubblico ministero, trattandosi dell’autorità giudiziaria titolare di ogni iniziativa nella fase delle indagini preliminari e che, peraltro, individua l’impresa fornitrice delle prestazioni funzionali a dette attività.

 

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1 - Nota Min. Giustizia n. DAG 014100.U. del 29/07/16 e DAG n. 0036664.U. del 21/02/18.

2 - Circ. Min. Giustizia n. DAG 0047730.U. del 31/03/10.

3 - Vedi anche nota 1. Vedi: Procura della Repubblica di Tivoli, prot. n. 270/16 del 28/07/16.