LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari.

di Cuzzocrea Giuseppe |
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Titolo di pagamento e termini per l’opposizione

 

Titolo di pagamento e termini per l’opposizione

Espressione “titolo di pagamento” che deve essere intesa, secondo la ministeriale da ultimo citata come titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dal T.U.

Il titolo di pagamento e, quindi, il provvedimento di liquidazione della spesa – e si richiamano le Circolari del Min. Giustizia già citate, deve essere subito trasmesso, unitamente alla documentazione che giustifica la spesa, all’ufficio preposto alla tenuta del registro delle spese pagate dall’erario (mod. 1/A/SG) ex art. 161 del T.U. per l’annotazione della stessa spesa. Anche a tale annotazione occorre provvedere prontamente (indipendentemente dall’eventuale carenza di fondi per il pagamento delle spese liquidate), così come in maniera tempestiva lo stesso provvedimento va rimesso all’ufficio del Funzionario delegato per l’esecuzione del pagamento nel rispetto scrupoloso dell’ordine cronologico di ricezione degli atti, salvo eccezionali e motivate ragioni.

Le disposizioni ministeriali indicate fanno espresso riferimento al titolo di pagamento dotato di esecutività, analogamente, del resto, a quanto la stessa Amm.ne Giud. ebbe a ritenere nella vigenza della precedente normativa in materia con la Circolare del 19/11/90 n. 8/3621/7 Aff. Civ. secondo la quale i pagamenti potevano avvenire solo alla definitività dei procedimenti di liquidazione “..che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione..”.

Chiaramente, quanto ritenuto non può riferirsi anche ai decreti di liquidazione per i quali, come visto, le stesse disposizioni del T.U. riconoscono natura di titolo provvisoriamente esecutivo.

Di fronte al mancato pagamento del titolo dotato di esecutività (e non, quindi, titolo provvisoriamente esecutivo ex art. 168 T.U.) secondo lo schema procedimentale assolutamente riassuntivo appena esposto, il beneficiario potrà promuovere, oltre che depositare solleciti e presentare diffide, giudizio di ottemperanza 1.

Quale passo successivo, bisogna stabilire quando e come il decreto di pagamento diventa esecutivo: e a tal fine occorre necessariamente fare riferimento all’art. 170 del T.U., articolo espressamente richiamato da altre norme dello stesso T.U. (artt. 84,70), intitolato “Opposizione al decreto di pagamento”, ( procedimento di opposizione comunque ritenuto dalla Suprema Corte come rimedio di carattere generale a fronte di provvedimenti emessi dal magistrato, in materia di Spese di Giustizia, in situazioni giuridiche non disciplinate dal T.U.).

Prima di essere novellato, l’articolo in questione recitava “avverso il decreto di pagamento…possono proporre opposizione, entro venti giorni dell’avvenuta comunicazione …”: il D.Lgs. 150/11, finalizzato alla riduzione e semplificazione dei riti civili contenziosi, ha riscritto la norma in questione inserendo il procedimento di opposizione nell’ambito delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione, disciplinandolo specificatamente all’art. 15 dello stesso decreto legislativo.

Tuttavia, il semplice rinvio effettuato dall’art. 170 all’art. 15 sopra citato (non si fa cenno alla comunicazione del decreto di liquidazione, così come pure scompare il termine per la proposizione dell’opposizione) ha creato difficoltà interpretative.

Difficoltà sulle quali è intervenuto anche il Ministero della Giustizia 2 secondo il quale, in risposta a quesito, “è da ritenersi che il termine per la proposizione di un’eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del D.P.R. 115/2002, vada individuato, in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione, e, quindi, in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione (vedi art. 702- quater c.p.c.)…”. Analogamente si è pronunciata la Corte Costituzionale 3.

Riprendendo le fila del discorso circa l’esecutività del decreto di liquidazione, possiamo concludere affermando che tale provvedimento costituisce titolo di pagamento - secondo, come detto, le modalità contemplate dal T.U. giusto anche l’art. 171 dello stesso T.U. - esecutivo alla scadenza del termine per proporre opposizione, e, quindi, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione.

Ovviamente, per i decreti di liquidazione di cui all’art. 168 T.U., che sono titoli provvisoriamente esecutivi, il decorso del termine di cui sopra non può che produrre la stabilizzazione della sua esecutività.

Ogni altro aspetto, invece, inerente l’opposizione ai provvedimenti di liquidazione esula dal presente lavoro.

 

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1 - Vedi: Sent. TAR Umbria del 16/08/17 che pure richiama altra giurisprudenza amministrativa.

2 - Circ. Min. della Giustizia n. DAG 0148412.U. del 09/11/12.

3 - Corte Costituzionale, 12/05/16 n. 106.