La querela di falso deve essere autorizzata dall'assemblea condominiale
L'amministratore di condominio non può agire o resistere in giudizio senza la preventiva autorizzazione assembleare

La II sezione civile della Cassazione nell'ordinanza n. 12599 del 22/05/2013 ha statuito che le controversie in materia di querela di falso non rientrano tra quelle nelle quali l'amministratore di condominio può resistere o agire senza l'espressa autorizzazione della assemblea. La decisione è motivata rinviando totalmente ai principi di diritto enunciati nella nota sentenza n. 18331 del 06/08/2010 delle Sezioni unite che ha ricostruito i limiti della legittimazione processuale dell'amministratore di condominio.
L'ordinanza in esame merita di essere citata in quanto dà seguito ad un orientamento interpretativo delle Sezioni Unite che a pochi mesi dalla sua pubblicazione era stato messo in discussione dalla sentenza n. 22886 del 10.11.2010 della II sezione della Cassazione.
Le Sezioni unite nella decisione n. 18331/2010 avevano statuito che l'amministratore per potersi costituire in giudizio ovvero per impugnare una sentenza sfavorevole deve essere autorizzato dall'assemblea, anche attraverso una ratifica successiva del suo operato.
Tale principio trova giustificazione nelle disposizioni codicistiche che specificano il ruolo e le competenze dell'amministratore che deve essere qualificato quale mandatario dell'assemblea condominiale: egli infatti non è un organo necessaio del condominio (l'art. 1129 c.c. richiede la nomina dell'amministratore solo quando il numero dei condomini è superiore a quattro) con la conseguenza che l'organo principale, depositario del potere decisionale, è esclusivamente l'assemblea dei condomini.
In tema di legittimazione processuale dell'amministratore bisogna distinguere tra legittimazione attiva e legittimazione passiva.
Sotto il primo profilo rileva l'art. 1131 co. 1 c.c. il quale stabilisce che l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento condominiale. In tale ambito l'amministratore può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi: la legittimazione attiva dell'amministratore si sostanzia in una rappresentanza assunta autonomamente senza alcuna autorizzazione dell'assemblea e riguarda l'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 1130 c.c. Al di fuori delle sue attribuzioni l'amministratore per introdurre un giudizio deve ottenere un espresso mandato dall'assemblea, salvo che tale legittimazione sia prevista dal regolamento condominiale.
Per quanto riguarda, invece, la legittimazione passiva l'art. 1131 co. 2 c.c. dispone che l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti e i servizi comuni dell'edificio e ciò sia per agevolare i terzi che possono notificare la citazione al solo amministratore anzichè a tutti i condomini sia per consentire la tempestiva difesa (onde evitare decadenze e preclusioni) dei diritti inerenti al condominio. In aggiunte l'art. 1131 co. 3 c.c. dispone che se la citazione esorbita le attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio comunciazione all'assemblea.
Dal combinato disposto degli artt. 1130 c.c. e 1131 c.c. le Sezioni unite ne hanno ricavato che in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. L'amministratore deve quindi munirsi del consenso dell'assemblea per resistere in giudizio poiché la rappresentanza passiva riguarda solo la notificazione degli atti e non la gestione della controversia.
Tali conclusioni sono state smentite successivamente dalla sentenza n. 22886 del 10/11/2010 della II sezione della Cassazione la quale, dopo soli quattro mesi, ha statuito che "nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell’amministratore per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell’edificio". La Corte ha altresì aggiunto che “la legittimazione passiva, ex art. 1131 co. 2 c.c. non incontra limiti e sussiste anche in riferimento all’interposizione di qualsiasi mezzo di gravame che eventualmente possa rendersi necessario in relazione ad ogni tipo di azione (reale o possessoria che sia) promossa nei confronti del condominio da terzi oppure da un singolo condomino”. Appare pertanto evidente il contrasto con l'interpretazione delle Sezioni unite.
Così delineato l'attuale quadro giurisprudenziale in materia di legittimazione processuale passiva dell'amministratore diventano d'obbligo alcune considerazioni. L'ordinanza citata in apertura di commento accoglie integralmente l'orientamento espresso dalle Sezioni unite, il quale sicuramente risulta maggiormente aderente al dettato normativo. Ciò che lascia perplessi è però la circostanza che la suddetta ordinanza è stata emessa dalla stessa sezione della Corte che si era distaccata dalla sentenza n. 18331/2010.
L'ordinamento italiano non riconosce il principio del c.d. "precedente vincolante" proprio dei sistemi di common law ma conformemente alla funzione nomofilachica della Cassazione, volta ad assicurare l’uniforme interpretazione della legge, sarebbe auspicabile, quanto meno per i principi enunciati a sezioni unite, un'omogeneità applicativa da parte degli stessi giudici di legittimità fintanto che l'orientamento dettato risulti aderente al contesto storico-giuridico.