Documento informatico e Diritti di Copia degli atti giudiziari
Circolari Interpretative sul diritto di copia degli atti giudiziari

L'entrata in vigore del Processo Civile Telematico ha fatto intervenire il Ministero in merito alle modalità di computo dei "Diritti di Copia" per agevolare le Cancellerie nella interpretazione della normativa.
Il tema, invero complesso nella sua pochezza, fu a suo tempo affrontato con Circolare ministeriale del 18 marzo 2010 (Testo Unico sulle spese di giustizia - Diritti di copia di atti giudiziari) con la quale si è approfondito il tema del rilascio di copie digitali.
Si partiva dal presupposto che l’articolo 4, comma 5, del decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, aveva apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal DPR 115/02. Il predetto comma così recita:
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate".
Si è introdotto, in sostanza, la distinzione fra documento informatico per il quale è possibile contare il numero delle pagine rispetto al documento per il quale ciò non è possibie. Facilmente si comprende quale possa essere il caso: un file in formato .pdf avrà il numero di pagine facilmente quantificabile, mentre un filmato, un video o un file audio non avrà affatto un numero di pagine. Ci sono dei formati testo dove il numero di pagine è flessibile (ad esempio .epub o .html) ma in questo caso forse dovrà applicarsi il criterio della mancata possibilità di conteggio delle pagine.
Secondo la Circolare anche per il documento informatico dovrà prevedersi il diritto di copia autentica.
Infine, va sottolineato che il comma 5 su riportato esclude l'Allegato 8 per supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate, vale a dire che quella tabella che prevede la riproduzione di videocassette o di CD dal costo esorbitante, non si applica ai documenti informatici per i quali si possano calcolare il numero delle pagine.
Una recente Circolare, sempre del Ministero della Giustizia, del 23/4/2014, interviente sulla questione dell'urgenza della copia del documento digitale, in relazione al dettato dell'art. 270 T.U spese di giustizia il quale, come è noto, prevede la triplicazione del diritto di copia per il rilascio cosiddetto "urgente".
La nuova circolare interpreta la normativa ritenendo che l'aumento per l'urgenza sia applicabile solamente alle copie su supporto cartaceo, salvando dalla triplicazione i documenti digitali, anche quelli per i quali sia quantificabile il numero delle pagine.
In questa pagina le Tabelle dei Diritti di Copia del nostro sito.
Il testo della Circolare 14 aprile 2014:
"Numerosi uffici giudiziari chiedono chiarimenti sull'esatta applicazione dell'art. 270 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e precisamente se la triplicazione del diritto di copia, prevista nel caso di rilascio "con urgenza", trovi appllicazione alle sole ipotesi di rilascio di copia su supporto cartaceo.
A tale proposito si rappresenta che la previsione normativa di cui all'art. 270 del D.P.R. n. 115/02 dispone che "per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato".
Di conseguenza, dalla lettura della norma emerge che che la triplicazione del diritto di copia, maggiorazione prevista per l'urgenza, si riferisce alle copie rilasciate entro due giorni su supporto cartaceo.
Allo stato, tenuto conto che le vigenti disposizioni contenute nel DPR 115/02 devono considerarsi il quadro normativo di riferimento per la disciplina del diritto di copia sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del medesimo Testo Unico sulle Spese di Giustizia, attualmente all'esame dei competenti organi, si ritiene che la maggiorazione per l'urgenza, così come disciplinata dal citato art. 270, sia applicabile soltanto al rilascio di copie urgenti su supporto cartaceo.
Si pregano le SS.LL., per quanto di ripettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato
Il Direttore Generale
Mario Mancinetti"
Il testo della Circolare 18 marzo 2010:
"Come noto, l’articolo 4, comma 5, del decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) per i diritti di copia di atti giudiziari.
Il citato decreto legge n. 193/09 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione.
In sede di conversione, l’aumento del 50 per cento dei diritti di copia, già previsto per le copie senza certificazione di conformità di cui all’allegato n. 6 al DPR 115/02, è stato esteso anche alla tabella contenuta nell’allegato n. 7 allo stesso decreto.
L’aumento dei diritti di copia di cui al citato allegato n. 7 al DPR 115/02 riguarda il diritto di copia autentica e deve essere pertanto applicato a tutti gli importi contenuti nella tabella e, quindi, anche a quello relativo alla certificazione di conformità.
L’esigenza sottesa alla suddetta modifica normativa è consistita nella necessità di estendere l’aumento transitorio - fino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 40 del DPR 115/02 - della metà dei diritti di copia cartacea anche alle copie cartacee con certificazione di conformità al fine di evitare un aumento ingiustificato delle richieste di quest’ultime. Ciò si evince dalla relazione che ha accompagnato la modifica normativa apportata all’art. 4, comma 5, del decreto legge n. 196/09, dalla legge di conversione n. 24 del 2010, ove è motivato, tra l’altro, che “le modifiche del comma 5 si rendono necessarie al fine di stabilire che l’aumento transitorio della metà dei diritti di copia dovuti per le copie cartacee vale anche per le copie con certificazione di conformità i cui importi sono fissati nell’allegato n. 7 del testo unico sulle spese di giustizia”.
In materia di diritti di copia, inoltre, le stesse disposizioni legislative e regolamentari di cui al DPR 115/02 (art. 268) considerano il diritto di copia autentica come un diritto unico la cui misura è stabilita dagli importi fissati dalla tabella contenuta nell’allegato n. 7, così come modificati dal decreto interministeriale 8 gennaio 2009, ai quali, pertanto, deve essere applicato l’aumento previsto del 50 per cento.
Con la stessa legge di conversione è stato, altresì, precisato che l’applicazione dell’allegato n. 8, al medesimo DPR, è sospesa “limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate”.
In attesa dell’emanazione del regolamento di riordino della materia, i diritti previsti dall’allegato n. 8 restano, pertanto, applicabili per il rilascio di copia su cassette fonografiche e videofonografiche, nonché per gli altri supporti ivi previsti (CD e floppy), quando le informazioni in essi presenti (filmati, files audio, ecc.) non consentono di calcolare le pagine memorizzate.
Restano ferme le disposizioni, già presenti nel citato decreto legge, relative alle copie rilasciate in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario, i cui diritti sono determinati, fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 40 del citato DPR 115/02, in ragione del numero delle pagine memorizzate nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.
Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se i diritti di copia di atti giudiziari debbano essere percepiti nella misura prevista dal DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) allorquando le copie vengano eseguite con l’ausilio di mezzi di fotoriproduzione messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati.
Con riferimento alla suddetta problematica, si rappresenta che le norme che disciplinano il diritto di copia devono ritenersi delle disposizioni di carattere fiscale, non derogabili, con le quali il legislatore ha fissato la misura dei diritti che la parte deve corrispondere all’Erario in relazione alle copie richieste.
Da quanto detto consegue, pertanto, che l’esazione dei diritti di copia deve avvenire, in ogni caso, secondo la misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Testo Unico sulle spese di giustizia, così come modificate dalla normativa sopra richiamata.
Si pregano le SS.LL, per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.
Roma, 18 marzo 2010
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano"