Le SS.UU. sulla firma PAdES o CAdES nel PCT

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione confermano finalmente l'equivalenza della firma digitale PADES (.pdf) alla CADES (.p7m). Sentenza n. 10266/2018. L'autentica di procura alle liti notarile

Le SS.UU. sulla firma PAdES o CAdES nel PCT

Dall'entrata in vigore del Processo Civile telematico si era creata nel tempo molta confusione circa l'efficacia delle firme digitali e sulla necessità di usarne di un tipo rispetto ad altro tipo.

In particolare si era andato diffondendo, anche in giurisprudenza, il mito che la firma CADES, quella che produce il file con estensione p7m, fosse più garante dell'integrità del documento rispetto alla firma PADES, che produce un file con estensione .pdf. Forse che la maggiore facilità di lettura dei documenti con firma PADES (leggibili con qualsiasi pdf reader) dovesse far intendere che non ci sia da fidarsi, mentre con l'altra firma, quella che si fa fatica ad aprire il file, con un atteggiamento espiatorio (penitenziagite), sia da considerarsi più robusta e quindi da usare.

Ho scritto delle due tipologie di firma in merito alla notifica in questo articolo: Firma digitale PAdES o CAdES per le notifiche via PEC?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, con Sentenza n. 10266 depositata in data 27 aprile 2018 riprende le stesse argomentazioni dell'articolo appena citato e le amplia in modo apprezzabile, chiarendo una volta per tutte la portata e la differenza fra le due tipologie di firma digitale.

La Corte fa riferimento anche alla normativa comunitaria ( Regolamento (UE) n. 910/2014 ) per concludere che "secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna".

Analogamente con riferimento alla normativa nazionale secondo la quale "la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES".

La Corte si sofferma anche sul diffuso dubbio sulla bontà della firma Pades, vale a dire il pensiero secondo il quale un file che abbia una estensione .pdf del tutto analoga ad un file non firmato, non possa essere sufficientemente garante dell'integrità del documento. Afferma la Corte: "Nel caso del formato PAdES, invece, l'art. 12 non dà alcuna indicazione, perchè tecnicamente il file sottoscritto digitalmente secondo tale standard mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", che è solo apparentemente indistinguibile, poichè la busta crittografica generata con la firma PAdES contiene sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati. Il che offre tutte le garanzie e verifiche del caso ..."

Continua, sempre a sostegno della necessità di abbandonare la diffidenza nei confronti della firma PADES: "Nè sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Addirittura, nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato il solo standard PAdES ".

In merito alla questione, pertanto, le Sezioni Unite esprimono il seguente principio di diritto:

"Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna".

 

Il caso della firma digitale per l'autentica della procura alle liti cartacea rilasciata avanti al Notaio.

Il caso affrontato dalle Sezioni Unite riguarda in particolare il deposito di ricorso con due distinte procure alle liti, una classica redatta dall'avvocato e sottoscritta per autentica e, altra, redatta da Notaio.

Vengono fatti richiami all'art. 83 terzo comma c.p.c. e alle specifiche tecniche del PCT (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18).

In entrambi i casi si trattava di procura siglata in formato analogico e poi digitalizzata mediante scansione per immagine in formato PDF. L'avvocato ha firmato il documento digitale ottenuto dalla scansione in entrambi i casi, anche per la procura redatta e sottoscritta avanti il Notaio.

Secondo la S.C. ciò è regolare: " ... procura speciale, che invece è notarile, rispetta comunque il paradigma del documento che redatto e autenticato dal notaio in formato analogico (v. cartaceo prodotto anche in originale), è digitalizzato, mediante scansione per immagine in formato PDF, sempre dall'avvocato difensore, che provvede a firmare digitalmente la copia informatica per immagine (similmente a quanto si richiede per la procura speciale a lui direttamente rilasciata in formato analogico)".

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018:


FATTI DI CAUSA

1. Con il primo ricorso, notificato il 27 giugno 2016, la Soc. U., difesa dall'avv. A. Gallo giusta procura generale del 18 ottobre 2010, ricorre per la cassazione della sentenza con la quale, il 26 aprile 2016, il tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'opposizione contro il provvedimento di accoglimento della contestazione del credito proposta dai creditori procedenti nel procedimento di espropriazione presso terzi promosso nei confronti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo. Il Consorzio non svolge attività difensiva, mentre gli altri intimati resistono con controricorsi del 22 e del 25 luglio 2016, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale in capo al difensore.

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati