Data certa del documento informatico e marca temporale in una sentenza della Cassazione
La marca temporale attribuisce al file, documento informatico, data e ora certe e legalmente valide, anche se il documento non è firmato digitalmente. Cassazione civile Ordinanza n. 4251/2019

La data certa dei contratti e dei documenti è richiesta, si sa, dopo l’apertura del fallimento per far valere i propri diritti avanti il Curatore Fallimentare.
Nel caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 4251 depositata in data 13 febbraio 2019 il curatore fallimentare aveva resistito alle richieste dell’istante motivando che ipoteticamente la documentazione prodotta poteva essere stata creata mediante abusivo riempimento di moduli e fogli.
E’ l’occasione per la Suprema Corte per fornirci, nero su bianco, alcune chiare indicazioni sul valore della marca temporale per la determinazione della data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. che si riproduce per comodità:
2704. Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
1. La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
2. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
3. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.
Il Curatore Fallimentare pacificamente è considerato “terzo” rispetto alla norma appena richiamata.
La definizione di “marcatura temporale”
Marca temporale non è da confondersi con il più ampio concetto di validazione temporale.
L’art. 41 del d.P.C.M. del 22 febbraio 2013 che riportiamo qui sotto descrive vari modi con i quali si raggiunge il risultato dell’apposizione di un riferimento temporale ad un documento informatico.
Art. 41. Riferimenti temporali opponibili ai terzi
1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Codice.
2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore accreditato, secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Codice.
3. L’ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo.
4. Costituiscono inoltre validazione temporale:
a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 21 novembre 2000, n. 272;
b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;
c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 48 del Codice;
d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell’art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come modificata dalle decisioni adotta-te dal XXIII Congresso dell’Unione postale universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18.
Solamente la procedura indicata al comma 1 porta alla formazione della c.d. “marca temporale” (mentre, ad esempio il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della PEC porta ad una semplice validazione temporale, che ha i suoi limiti, soprattutto di scadenza del certificato del gestore).
La Marca Temporale è quella procedura esattamente descritta dal Titolo V del d.P.C.M. del 22 febbraio 2013 alla lettura del quale si rimanda per chi volesse approfondire le questioni tecniche.
La S.C. così ci descrive la marca temporale.
“La cd. marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, consistente nella generazione, ad opera di una terza parte fidata … di una "firma digitale del documento" cui è associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa”.
E continua:
“L'apposizione della marca temporale consente, così, di stabilire l'esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo”.
La durata nel tempo della marca temporale
Proprio questa ultima caratteristica, la validità nel tempo, è rilevante nell’esame delle caratteristiche della marca temporale, poiché sappiamo che i certificati usualmente utilizzati (anche per le PEC) hanno una durata di pochi anni.
Ai sensi dell’art. 53 la marca temporale ha sempre una validità di minimo 20 anni. Può essere concordata una durata maggiore.
Art. 53. Registrazione delle marche generate
1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.
2. La marca temporale è valida per il periodo di conservazione, stabilito o concordato con il certificatore, di cui al comma 1.
Certo, non è per sempre. Vent’anni è superiore al termine di prescrizione e, in ogni caso, vi sarà la possibilità di rimarcare il documento prima della scadenza della prima marca temporale.
Nel caso di specie l’istante aveva apposto una marca temporale ai file che costituivano i documenti della sua domanda di ammissione al passivo, depositati in cancelleria mediante deposito di un CD. La marca temporale riportava una data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La Corte ha confermato la validità della produzione e della data certa.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 4251 dep. 13/02/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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