Il fideiussore non è cliente della banca e non si applicano le tutele dei rapporti bancari
Alla fideiussione non si applicano le tutele del rapporto garantito. Il garante non può essere considerato alla stregua di un cliente della banca. Cassazione civile, Sentenza n. 5833/2019

In Corte di Cassazione Sez. III civile, Sentenza n.5833 del 28/02/2019 abbiamo alcuni interessanti sottolineature che riguardano il rapporto fra banca garantita e fideiussore, del rapporto esistente fra rapporto contrattuale principale e rapporto garantito, e le azioni date al fideiussore per far valere vizi del rapporto principale.
Variazione dell’importo garantito da fideiussione
Il fideiussore, in una vicenda ben più complessa che tentiamo di semplificare, chiedeva la pronuncia di nullità del rapporto di fideiussione motivando che la banca aveva modificato, nel corso della durata del rapporto garantito, l’importo dell’esposizione debitoria. Lamentava che sarebbe stato posto in essere un rapporto di garanzia illimitato, la cosiddetta fideiussione omnibus.
Secondo la S.C. la questione della “ … illiceità dell'aumento unilaterale della fideiussione … non si pone qualora nel singolo modulo risulti espressamente indicato l'importo massimo garantito”.
Omessa consegna del contratto di fideiussione
Parte garante lamentava la violazione dell'art. 117 TUB e 119 TUB in relazione alla mancata consegna di copia del contratto di fideiussione.
L'art. 119 TUB prescrive che la banca debba fornire almeno una volta all'anno una comunicazione circa svolgimento del rapporto. In questo caso la norma interessa anche il fideiussore il quale dovrà essere destinatario, assieme al debitore, di tale comunicazione.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che tale mancato invio costituisse mero inadempimento dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza buona fede, e non causa di nullità o inefficacia del contratto di banca o della fideiussione.
La S.C. conferma l’impostazione del giudice del merito e afferma: “l’omessa consegna di copia del negozio di fideiussione, stipulato mediante riempimento di un modulo bancario precompilato, come anche l'omessa comunicazione sullo svolgimento del rapporto garantito, sono circostanze che non attengono al piano della validità del negozio di fideiussione, ma eventualmente a quello dell'esecuzione di un negozio validamente concluso, e dunque il rimedio per l'eventuale violazione di tali norme sarebbe semmai quello dell'adempimento e/o risarcimento del danno, ma non della nullità del negozio”.
Mancata osservanza delle norme riguardanti la forma del contratto bancario
Sulla forma del contratto finanziario è intervenuta una recente e molto discussa presa di posizione delle SS.UU. di cui abbiamo reso conto in questa Rivista in questo articolo: “Contratti finanziari: non è necessaria la firma dell'intermediario nel contratto-quadro”1
La mancata consegna del contratto secondo l’arresto delle SS.UU: è elemento rilevante ai fini del rispetto della forma.
Qui la Corte di Cassazione inserisce un interessante principio, e afferma: “la normativa che assiste i contratti bancari (o finanziari) a protezione dei clienti delle banche o degli investitori non può estendersi automaticamente e per osmosi alle garanzie personali rilasciate unilateralmente da soggetti, terzi rispetto al rapporto bancario (o finanziario), con riferimento a negoziazioni intrattenute da altri soggetti con la banca o con l'intermediario finanziario”.
Ne consegue che le norme sulla forma del contratto non si applicano al rapporto di garanzia.
Il fideiussore deve confidare nelle norme poste a garanzia del contratto garantito
La S.C. sottolinea l’accessorietà della fideiussione con ciò intendendo che è al contratto principale che si deve porre attenzione e che le norme poste a garanzia e tutela di questo rapporto principale sono sufficienti a tutelare il fideiussore.
Afferma, infatti, che “ … la validità - e la sorte - della garanzia personale dipende dal rapporto principale cui si ricollega, stante il carattere accessorio della fideiussione”. E poco più avanti continua affermando che non è necessario instaurare fra fideiussore e banca “ … un rapporto o una relazione che necessita di un'ulteriore forma di protezione o di garanzia … , essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o l'intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega”.
Quindi, le norme di validità o di trasparenza negoziale previste dalla normativa primaria o secondaria di settore non si applicano al negozio unilaterale di fideiussione, in quanto il fideiussore “ non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca”.
Ad esempio non vi è “necessità che nel contratto di fideiussione sia riportata la misura del tasso d'interesse praticato dalla banca al cliente garantito”. Un interesse ultralegale, altra conseguenza, non potrà essere impugnato dal garante (“ il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale”). Con l’unica eccezione della nullità per contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa.
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1 - Riportiamo qui per comodità il principio di diritto espresso dalle SS.UU. “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. III civile, Sentenza n.5833 del 28/02/2019
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