Omessa custodia di edifici di culto: responsabile il proprietario del bene e non l'ente territoriale

La responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale. Cassazione ordinanza 5841/2019

Omessa custodia di edifici di culto: responsabile il proprietario del bene e non l'ente territoriale

Custodia di un edificio di culto: la disponibilità giuridica e materiale della cosa

A seguito di una caduta causata dalla rottura del gradino del sagrato del Duomo non segnalata, citava in giudizio la Diocesi e il Comune (che chiamava in manleva l'assicuratrice) per i danni occorsi ex art. 2051 c.c.

Il tribunale condannava la Diocesi, la quale eccepiva nuovamente in appello la carenza di legittimazione passiva. La Corte di appello accoglieva parzialmente l'appello della diocesi e rigettava l'appello incidentale dell'attore nei termini che seguono:

- rigettava la domanda attorea nei confronti della Diocesi perché «l'attore avrebbe dovuto dare prova del fatto che Diocesi comunque manteneva una disponibilità giuridica e materiale della scala di accesso del Duomo e solo successivamente dar prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno»;

- rigettava la domanda attorea nei confronti del Comune in quanto «le scale su cui si è verificato il sinistro non ricadono nella proprietà del Comune», dovendosi comunque escludere qualsiasi responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto non era stata fornita alcuna prova di una disponibilità giuridica e materiale da parte del Comune della scala di accesso al Duomo.

Nell'interposto ricorso per cassazione, l'originario attore deduceva, tra le altre:

- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., anche in relazione agli artt. 817 e 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., laddove la Corte aveva ritenuto che la scalinata di accesso al Duomo non era nella disponibilità della Diocesi, per l'effetto escludendo che quest'ultima fosse tenuta alla sua custodia e/o manutenzione, nonostante la disciplina della successione dei beni tra diversi enti ecclesiastici di cui alla L. 222/1985;

- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., anche in relazione all'art. 825 c.c. e art. 116 c.p.c., laddove la Corte aveva escluso la responsabilità del Comune, proprietario dell'area limitrofa alla scalinata, quindi tenuto all'obbligo di manutenzione della stessa, stante l'uso pubblico generalizzato, a nulla rilevando l'obbligo di manutenzione incombente sul proprietario della scalinata.

 

Custodia di un edificio di culto: dimostrazione in concreto del rapporto di fatto o della disponibilità giuridica e materiale

Posto che l'azione veniva instaurata sull'art. 2051 c.c., l'onere di provare iI rapporto di custodia tra la convenuta e la res causativa dell'infortunio, gravava sulla parte attrice.

Secondo la Suprema Corte, il mero riferimento attoreo alla L. 222/1985 (recante disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) che disciplina la successione dei beni tra diversi enti ecclesiastici, non è idoneo a dimostrare che la Diocesi sia proprietaria o detentrice di fatto dell'edificio di culto e delle sue pertinenze, contemplando la possibilità di assegnazione agli enti parrocchiali. Quindi l'attore avrebbe dovuto dimostrare in concreto il rapporto di fatto, ovvero la disponibilità giuridica e materiale della scalinata su cui si è verificato l'occorso.

 

Custodia di un edificio di culto: l'uso pubblico non estende la responsabilità all'ente territoriale

L'eventuale sussistenza di un uso pubblico del sagrato della chiesa, che potrebbe sussistere come nel caso di una strada privata lasciata al pubblico accesso, non può di per sè porsi a fondamento della responsabilità dell'ente territoriale in termini di omessa custodia.

L'art. 18 L. 3036/1866 esclude gli edifici di culto dalla devoluzione al demanio di tutti i beni delle corporazioni religiose soppresse e ha usato l'espressione edifici di culto in senso ampio, ricomprendendo non solo gli edifici destinati a chiesa, ma anche i sagrati, ossia l'area di distacco tra le chiese e le strade o piazze su cui prospettano, destinati esclusivamente ad una migliore esplicazione dell'attività di culto1.

L'uso pubblico è in genere riferito al transito che può interessare una strada o un altro bene di proprietà privata e quando è concorrente con la precipua destinazione dell'area stessa all'attività di culto non è di per sè in grado di trasferire il potere di fatto sull'ente territoriale preposto alla gestione e manutenzione delle adiacenti pubbliche vie.

Per ciò, «la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell'ente territoriale sulla cosa».

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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1 Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 12/11/1957.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione III civile, Ordinanza n. 5841 dep. 28/02/2019

 

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