Polizza fideiussoria e fideiussione. Regime della tassazione della richiesta di rimborso

Nella polizza fideiussoria (che non è fideiussione) aliquota proporzionale per la registrazione del decreto ingiuntivo di condanna del garantito a rimborsare al garante quanto versato. Cassazione a SS.UU. civili Sentenza n. 18520/2019

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Polizza fideiussoria e fideiussione. Regime della tassazione della richiesta di rimborso

Il fatto.

Dopo stipulazione di polizza fideiussoria, pagate ad un terzo, da parte della compagnia di assicurazione garante, alcune somme dovute dal debitore garantito, il garante passava alla richiesta di restituzione e chiedeva ed otteneva nei confronti del debitore principale un decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo passando all’Agenzia delle Entrate subiva una tassazione per la registrazione in misura proporzionale, vale a dire quantificata sulla base del valore ingiunto e non in misura fissa.

Si opponeva il debitore principale con ricorso avverso l’Agenzia delle Entrate assumendo che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto andare esente da imposta oppure scontarla in misura fissa, avendo ad oggetto somme riferibili ad un rapporto, quello nascente dalla polizza fideiussoria, già assoggettato a iva.

Secondo il ricorrente si doveva applicare il principio di alternatività tra iva e imposta di registro.

In primo ed in secondo grado l’argomentazione veniva accolta.

 

Alternatività tra iva e imposta di registro

Nell’esaminare il caso le corti del merito avevano ritenuto che la condanna oggetto del decreto ingiuntivo della registrazione del quale si discuteva si riferisse pur sempre al "negozio fideiussorio". Il negozio di fideiussione era stato assoggettato al pagamento dell’iva.

Il principio di alternatività ha lo scopo di evitare interferenze tra iva e imposta di registro in relazione alla medesima operazione e a scongiurare fenomeni di doppia imposizione.

 

Nel contratto di garanzia (polizza fideiussoria) e nella causa di rimborso

La sezione tributaria della Corte di Cassazione non ha avuto un orientamento univoco qualora vi sia stato da trasferire il principio indiscusso della suddetta alternatività nel caso di tassazione del titolo conclusivo della causa di regresso rispetto a quella del contratto di fideiussione.

A dirimere tale contrasto interviene la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili che decide con Sentenza n. 18520 pubblicata in data 10 luglio 2019.

Secondo le SS.UU. l'operazione posta in essere con il contratto di garanzia va suddivisa in tre distinti rapporti: a) quello intercorrente tra debitore principale e creditore; b) quello tra creditore e garante e, infine, c) quello tra garante e debitore principale.

Non si tratta, pertanto, di una unica operazione complessiva e inscindibile.

Nella polizza fideiussoria, il garante, a seguito del pagamento, qualora agisca per la restituzione di quanto pagato non fa valere nei confronti del debitore corrispettivi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

 

Rapporto autonomo di garanzia (polizza fideiussoria) e fideiussione, differenze.

Affermano le SS.UU.: “la polizza fideiussoria non mira a garantire l'adempimento dell'obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. E ancora: conferma “… l’autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria”.

Ne consegue l’autonomia dei titoli e dei conseguenti rapporti in quanto danno vita a prestazioni diverse, non sempre equivalenti e non necessariamente corrispondenti.

Seguiamo, ancora, le argomentazioni della S.C.; afferma: “Il rapporto autonomo di garanzia si caratterizza morfologicamente poiché, a differenza della fideiussione, in questo non sorge un vincolo tra garante e creditore, ma tra garante e debitore, e ha oggetto diverso da quello del debito principale (oggetto, quest'ultimo, peraltro non specificato nella sentenza impugnata, al pari della natura dell'obbligazione originaria); laddove il creditore, che non è parte, né in senso sostanziale, né in senso formale della convenzione, si limita a beneficiarne degli effetti”.

 

Ne consegue anche una diversa natura della richiesta di rimborso rispetto alla stipulazione della polizza fideiussoria. Il garante che ha pagato il creditore e che poi agisce per la restituzione di quanto versato, non fa affatto valere il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore. Il corrispettivo prestato a fronte del premio pagato non è l’eventuale pagamento (del resto, appunto, eventuale) al terzo bensì il fatto stesso di garantire.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante contro il garantito, per la restituzione di quanto pagato, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, tipico invece del contratto assicurativo.

 

A conclusione le SS.UU. esprimono seguente principio di diritto:

"In tema d'imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma esercita un'azione di rimborso di quanto versato".

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 18520 dep. 10/07/2019

 


Fatti di causa

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