Vendita di immobile in comunione dei coniugi nella separazione o divorzio e beneficio prima casa

Se, in sede di separazione o divorzio dei coniugi, la vendita a terzi, prima dei 5 anni dall’acquisto, dell’immobile in comunione porti alla perdita del beneficio prima casa. Cassazione Ordinanza n. 7966/2019

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Vendita di immobile in comunione dei coniugi nella separazione o divorzio e beneficio prima casa

In sede di separazione i coniugi concordavano che l’immobile acquistato in regime di comunione sarebbe stato venduto per poter più comodamente dividere a metà il ricavato. L’immobile era stato acquistato usufruendo dei benefici fiscali per la prima casa, la qual cosa impone, come è noto, che gli acquirenti prendano la residenza in quell’immobile e che non provvedano ad alienarlo per un periodo di almeno cinque anni.

I coniugi in questione, in osservanza all’accordo di separazione, provvedevano, una volta trovato il potenziale acquirente, alla vendita dell’immobile al terzo.

Il caso è stato sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, la quale ha deciso sul caso con Ordinanza n. 7966 depositata in data 21 Marzo 2019

 

La controversia in oggetto non risponde al quesito di quale debba essere il regime fiscale della compravendita al terzo, bensì se la vendita effettuata entro i 5 anni comporti per i coniugi acquirenti la revoca del beneficio fiscale goduto in fase di acquisto (così come era accaduto al caso di specie, nel quale l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ai coniugi avviso di liquidazione di revoca dell’agevolazione).

 

Esenzione fiscale degli atti della separazione o divorzio

Gli atti relativi alle separazioni e divorzi sono esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 che così recita:

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

 

La Corte di Cassazione, secondo un più recente orientamento (Cass. n. 2263 del 03/02/2014), estende l’esenzione fiscale di cui sopra «nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità 1 … spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa … ».

Non solo, pertanto, l’accordo di separazione sarà esente ma il regime fiscale di favore si estende a tutti gli atti conseguenti.

Secondo la S.C. “l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi”.

 

Beneficio prima casa e vendita prima dei cinque anni dell’immobile in comunione dei coniugi

La Corte territoriale aveva ritenuto che «la revoca del beneficio fiscale non contrasta l'intassabilità. delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell'immobile non avviene attraverso l'omologazione della separazione, sia perché non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale».

Non della stessa opinione la S.C. la quale cassa la decisione accogliendo il ricorso.

La Corte di legittimità cita un proprio precedente secondo il quale il beneficio prima casa va mantenuto nel caso in cui la vendita sia effettuata prima dei cinque anni da un coniuge all’altro, in sede di accordo di separazione.

Nella sentenza in commento si afferma che non si vede motivo per cui analogo ragionamento non possa farsi per una vendita a soggetto estraneo.

Ed afferma: “ … infatti:

a) l'art. 19 della I. n. 74 del 1987 dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi;

b) la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio;

c) recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b);”

 

 

Un link per una breve rassegna di giurisprudenza, in questa Rivista, in tema di beneficio "prima casa".

 

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1 - La Corte Cost. con sentenza n. 154/1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Ordinanza n. 7966 dep. 21/03/2019

 

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