Rapporti fra codice civile e codice del consumo per la garanzia nella vendita di cosa mobile
Prodotto difettoso, richiesta di sostituzione ai sensi del codice del consumo e risarcimento del danno. I rapporti fra codice civile e del consumo. Cassazione civile Sentenza n. 1082/2020

Il fatto.
Tizio acquistava delle perline che usava nell’orditura del tetto a vista. Dopo poco le perline, perdendo umidità si restringevano in modo anomalo creando ampie fessure antiestetiche.
Tizio quindi chiamava in causa il venditore chiedendo la sostituzione delle perline difettate, la qual cosa implicava lo smontaggio e rimontaggio del tetto nel suo complesso.
In via subordinata chiedeva il risarcimento di tutti subiti in conseguenza dei vizi del materiale fornito, in misura pari alle spese necessarie per il ripristino del tetto.
Nel primo grado il tribunale rigettava la domanda principale, ritenendo eccessivamente oneroso per il venditore l'intervento di ripristino ma accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno.
In secondo grado la condanna al risarcimento del danno veniva annullata e Tizio veniva condannato a pagare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo la corte d’appello il danno conseguente al vizio del materiale aveva una rilevanza esclusivamente estetica. Esso, pertanto, non poteva consistere nella spesa occorrente per la riparazione del tetto, ma nel costo occorrente per eliminare le fessure o l'incidenza delle fessure sul valore dell'immobile. La Consulenza tecnica del primo grado, tuttavia, aveva evidenziato che l’unico rimedio possibile era il provvedere alla sostituzione delle perline.
Sul caso si è pronunciata la Corte di Cassazione Civile con Sentenza n. 1082 depositata in data 20/01/2020.
Prodotto difettoso e i rimedi concessi al consumatore
La Suprema Corte ci ricorda che nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità del quale il professionista debba rispondere, il consumatore può far valere nei confronti del professionista inadempiente i rimedi contemplati dall'art. 130 del codice del consumo, vale a dire la riparazione del bene, la sostituzione dello stesso, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto.
Si riporta di seguito l’art. 130 del DLgs 206/2005 c.d. Codice del Consumo:
art. 130 Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
La Corte di Cassazione fa anche presente che “tra i diritti che competono al consumatore, "nel caso di difetto di conformità", il comma 2 dell'art 130 cod. consumo non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento”.
Tuttavia, il seguente articolo 135 del Cod. Consumo richiama le norme del codice civile per tutto quanto non previsto dal primo.
Art. 135 Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne’ limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
E, come è noto, il codice civile concede all’acquirente la possibilità di richiedere il risarcimento del danno per il prodotto difettoso. Di seguito l’art. 1494 Codice Civile:
Art. 1494 Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Secondo la Corte di Cassazione la Corte d’Appello, negando il danno nella misura conseguente alla sostituzione delle perline aveva negato l'integrale risarcimento del danno emergente come invece riconosciuto al compratore dalle norme del codice civile.
Quindi, se da un lato la sostituzione delle perline difettose era stata negata in quanto eccessivamente onerosa per il venditore (correttamente ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 130 cod. consumo) da altro canto, afferma la Corte, “l'accertata eccessiva onerosità della sostituzione delle perline difettose non precludeva al compratore di pretendere, a titolo di risarcimento del danno, la somma comunque occorrente per la eliminazione dei vizi secondo la valutazione del consulente”.
Quindi la domanda subordinata doveva essere accolta.
Sostituzione del prodotto difettoso antieconomica e risarcimento del danno
La Corte estende il ragionamento.
Se è pacifico che in materia di garanzia per vizi nella vendita il compratore possa esercitare l'azione di danni senza dover chiedere né la risoluzione, né una riduzione del prezzo, sarebbe illogico negare tale possibilità al consumatore che chieda la sostituzione del prodotto difettoso senza ottenerla.
Anche riguardo alla quantificazione del danno non devono essere posti limiti che prendano spunto dalla normativa del codice del consumo.
Afferma, infatti, la S.C.: “… l'azione di risarcimento del danno esercitata in via subordinata, non rimaneva circoscritta nei limiti del danno non coperto dalla sostituzione eccessivamente onerosa, ma si applicavano i comuni principi del diritto interno in tema di azione risarcitoria proposta da sola, in assenza di domanda di risoluzione o riduzione del prezzo”.
Da un lato ciò significa che il danno conseguente alla sostituzione negata in quanto antieconomica non deve, ad esempio, essere ristretto al valore della sostituzione, cioè alla restituzione del prezzo dell’acquisto.
Il danno è quello pari alla spesa occorrente alla eliminazione dei vizi.
Ci si può chiedere se il codice del consumo non sia in tal modo stiracchiato in senso contrario. Se l’ultimo comma dell’art. 130 cod. consumo prevede che il rimedio della sostituzione non possa essere concesso qualora “sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso” il concedere, come fa il provvedimento in commento (sulla scorta delle conclusioni del CTU), un risarcimento del danno che sia l’equivalente della spesa necessaria alla sostituzione, quindi, antieconomica, pare essere un rimedio che fa rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.
Ci si chiede, a tal punto, se una tale interpretazione non urti contro il senso, la ratio, dell’art. 130 ultimo comma cod. consumo.
Del resto, è evidente un problema di compatibilità con le norme del codice civile che certo non propongono limitazioni al regime risarcitorio.
E la nostra Suprema Corte ha risolto nel senso della prevalenza delle norme del codice civile.
Del resto si legge in motivazione che " ... la normativa comunitaria ha trovato ingresso nell'ordinamento interno per incrementare le garanzie del consumatore e non certo per ridurle".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 1082 dep. 20/01/2020
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