Sollevare eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a confessare l’esistenza del debito
L'eccezione di prescrizione presuntiva non determina il riconoscimento dell’esistenza del debito o del conferimento dell'incarico. Cassazione Civile Sentenza n. 32236/2019

Il fatto.
L’ingegnere Tizio vocava in giudizio una società cliente per sentirla condannare al pagamento delle prestazioni professionali prestate.
Nel corso di causa la società sollevava eccezione di prescrizione presuntiva, stante il tempo trascorso dalla conclusione dell’incarico alla proposizione della domanda.
La prescrizione presuntiva del credito del professionista
La prescrizione presuntiva è un tema nel quale sovente vi sono chiarimenti stante la tecnicità e la particolarità dell’istituto 1.
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. II, con Sentenza n. 32236 depositata in data 10 dicembre 2019 è peculiare poiché il professionista della controversia, vedendosi sollevare eccezione di prescrizione presuntiva, sfruttava l’evento indicando che controparte in tal modo confermava e confessava che l’incarico era stato effettivamente conferito. Con ciò derivandone, con un successivo processo logico, un implicito riconoscimento di debito.
Vale a dire, nel momento in cui si eccepisce la prescrizione, secondo parte ricorrente, il debitore porrebbe in essere una conferma che il credito/debito sarebbe in esistenza; diversamente ragionando il debitore non avrebbe necessità di eccepire la prescrizione dovendosi/potendosi limitare a contestare la sussistenza del debito.
Sulla questione si sofferma brevemente la Corte, che afferma: “L'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito, poiché l'art. 2959 c.c. dispone che l'ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell'eccezione, non che l'eccezione implichi ammissione del fatto costitutivo del debito”
Conferma, altresì, che non può neppure ricavarsi da quell'eccezione la conferma della confessione sul conferimento dell'incarico.
Neppure può essere interpretato quale confessione poiché, conferma la Corte, “… eventuali ammissioni contenute negli atti difensivi, dei quali è autore il procuratore ad litem, non hanno natura confessoria”.
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1 - Vedi ad esempio alcuni degli interventi proposti in questa Rivista: “Compenso professionale: niente prescrizione presuntiva in presenza di contratto scritto”, oppure “Sul termine di decorrenza (dies a quo) della prescrizione presuntiva del credito dell’avvocato”, ancora in “La prescrizione presuntiva vale solo per i crediti dei professionisti esercenti in forma individuale”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 32236 dep. 10/12/2019
FATTI DI CAUSA
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