Acquisto di merce confezionata per la rivendita a terzi e onere di verifica dei vizi

Vendita a catena. Merce confezionata e obbligo di verifica dei vizi da parte del rivenditore. Termine di decadenza della denuncia nel caso di consegna allo spedizioniere. Cassazione Ordinanza n. 1616/2021

Acquisto di merce confezionata per la rivendita a terzi e onere di verifica dei vizi

Il fatto

L’azienda Alfa procedeva all’acquisto da Beta di un cospicuo numero di buste in plastica stampate e confezionate per la cessione a terzi.

Dopo tre mesi dal ricevimento, i terzi acquirenti segnalavano ad Alfa la non aderenza del prodotto alla descrizione ed effettuato un accertamento, da parte di Alfa, subito si riscontrava che in una percentuale delle buste consegnate vi era la stampa errata nella impaginazione della busta, pessima qualità dell'immagine, differenti misure di base e altezza del formato) e sostanzialmente dette buste viziate erano inadatte all'uso cui era destinate.

Iniziato il contenzioso giudiziario, parte venditrice Beta eccepiva l’avvenuta decadenza dalla garanzia per essere trascorso il termine di legge, ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. (ricordiamo: decadenza in 8 giorni dalla consegna o scoperta del vizio e un anno per la prescrizione dell’azione).

Il caso viene portato all’attenzione della Corte di Cassazione la quale decide con Ordinanza n. 1616 del 26 gennaio 2021. Al di la del caso concreto, cerchiamo di segnalare quali siano le questioni giuridicamente rilevanti, affrontate dalla normativa vigente e quelle ancora da affrontare, che riguardano la vendita di merce confezionata per la rivendita a terzi.


 

Denuncia dei vizi e onere di spacchettamento della merce

La questione non è nuova e riguarda l’inquadramento del corretto comportamento del c.d. rivenditore, ovvero colui che ordina e acquista merce non per se stesso ma per rivendere ad altri, senza che la merce venga da lui in alcun modo manipolata.

In un gran numero di transazioni commerciali addirittura la merce viene confezionata all’origine e il rivenditore si trova nella alternativa di 1) evitare di esaminare la merce o 2) dover rompere e compromettere la confezione. In entrambi i casi creando potenziali problematiche giuridiche.

Visto che le regole del codice civile sono state scritte in una realtà economica assai diversa dall’attuale è evidente che una revisione sarebbe assai opportuna. In tema di compravendita, l’ordinamento nazionale ha abdicato la propria attenzione appoggiandosi alle novità normative che scaturiscono a livello comunitario. In quella sede, tuttavia, si sono notati solamente interventi tesi a tutelare il consumatore senza modificare le più generiche norme della compravendita.

La soluzione data dalla giurisprudenza può dirsi essere in linea con il codice civile, tuttavia non può dirsi né soddisfacente né definitiva.


 

Merce confezionata e vizi apparenti

Una prima questione che può sollevarsi riguarda l’apparenza dei vizi, vista l’impossibilità di rilevarli fino alla apertura della confezione, operazione che sarebbe stata compiuta dall’acquirente finale. Vale a dire: può dirsi occulto il vizio a causa del confezionamento della merce?

La risposta data dalla Corte di Cassazione è negativa e sul punto risponde in questo modo: “il fatto che le buste fossero imballate non costituisce una valida giustificazione, giacché ben potevano gli imballaggi (scatole di cartone) essere agevolmente aperti per un controllo, se del caso anche a campione, della merce”. E la Corte conferma la correttezza dell’asserto della Corte d’Appello secondo il quale “l'apparenza non poteva essere esclusa per il fatto che le buste oggetto della vendita fossero imballate”.

Principio, questo, confermato varie volte dalla Suprema Corte.

Tuttavia, non risolve ancora problematiche correlate alla soluzione così suggerita: in primis da possibile decadenza dalla garanzia causata dall’apertura della confezione (non nel caso di specie, trattandosi di mere buste in plastica, ma che potrebbe riscontrarsi nella compravendita di prodotti tecnologici).

Si tenga, infine, conto che nell’attuale pressi commerciale i rivenditori possono, e usualmente sono, più di uno, innescandosi una catena di consegne nella quali si va a porre l’alternativa sopra indicata: aprire la merce rovinando la confezione oppure ignorare il controllo della stessa.

Da altro canto le giurisprudenza indica la ratio delle proprie decisioni nella considerazioen che “obliterando l'onere di diligenza del compratore nell'esaminare la merce acquistata, viene procrastinato il dies a quo della denuncia dei vizi, lasciando alla discrezionalità del compratore la scelta del tempo di esame della cosa in ipotesi di merce non direttamente visionabile in quanto imballata”.


 

Consegna al corriere e termine di decadenza per la denuncia dei vizi

Una interessante questione riguarda la decorrenza dei termini dell’azione di garanzia previsti dal codice civile ex art. 1495 nel caso di consegna della merce al corriere.

Nel caso di specie era accaduto che la merce fosse stata consegnata dal produttore presso i magazzini della DHL

Nel caso in esame il ricorrente aveva suggerito che il termine ex art. 1495 cod. civ. avrebbe dovuto decorrere dalla data di consegna della merce all’acquirente finale. Argomento rigettato dalla Corte la quale ha ritenuto che detto termine potrà invocarsi solo per gli esercenti di queste ultime, per la denuncia di eventuali vizi della merce da essi acquistata.

Non solo, la Corte fa decorrere il termine di decadenza addirittura dalla consegna allo spedizioniere affermando: “il termine per la denuncia dei vizi era da intendersi, ai sensi dell'art. 1511 cod. civ., decorrente dal momento del ricevimento della merce presso i depositi di Milano della DHL ..., giacché già da tale momento la merce era comunque nella disponibilità del compratore, costituendo onere di minima diligenza da parte della società opponente controllare la merce prima della rivendita a terzi …”.


 


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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. 2, Ordinanza n. 1616 dep. 26/01/2021

 

FATTI DI CAUSA

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