È possibile usucapire un´azienda? Sentenza delle Sezioni Unite
Sentenza 5 marzo 2014, n. 5087 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sullo strano caso dell´usucapione di un´azienda

Trattandosi di un peculiare, quanto raro (se non unico), caso di usucapione di azienda la seconda sezione della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente. Per la particolare rilevanza della questione, sulla quale non vi sono precedenti in termini, della possibilità di usucapire l'azienda, il ricorso è stato quindi rimesso alle Sezioni Unite perché questione di massima di particolare importanza.
Ebbene, può capitare anche questo.
Con sentenza del 5 marzo 2014, n. 5087 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è occupata dello strano caso dell'usucapione di un'azienda (in verità fra altre domande e questioni processuali e di merito).
La questione, già dibattuta, verte tutta sulla possibilità di consederare l'azienda una "cosa" o, meglio, una universalità di beni secondo la nozione dell'art. 816 del codice civile. Secondo taluno, e così pure secondo il ricorrente, si nega che l'azienda possa essere considerata alla stregua di un'universalità di beni, non essendo riconducibile in tale nozione la complessa varietà di rapporti giuridici inerenti al suo esercizio. Né il riconoscimento che l'azienda, come oggetto di diritti, costituisce un bene giuridico sarebbe sufficiente per considerarla una cosa, che sola può essere oggetto di possesso (e quindi di usucapione) nella definizione dell'art. 1140 c.c.
Secondo la corte di Cassazione, "la possibilità di acquistare l'azienda per usucapione è questione strettamente connessa a quella, più generale, della natura dell'azienda, oggetto in dottrina di un dibattito molto risalente nel tempo e mai sopito".
L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzato per l'esercizio dell'impresa e molto si discute se nel concetto debba rientrarsi il semplice novero / inventario dei beni aziendali strumentali o meno oppure se il concetto debba estendersi oltre: ricordano le Sezioni Unite che, "nella definizione dell'art. 2555 c.c., l'elemento unificatore della pluralità dei beni - indicato nell'organizzazione per l'esercizio dell'impresa - è ancorato a un'attività (l'organizzazione), a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico (l'impresa)". Quindi non solo beni ma anche rapporti giuridici che legano gli stessi beni.
Tuttavia, continua la stessa Suprema Corte, il fatto "che l'art. 1140 c.c. restringa il possesso (e quindi l'usucapione) alla "cosa" non implica necessariamente neppure l'esclusione categorica della cosa immateriale, quale sarebbe, secondo un'opinione dottrinale, il "complesso organizzato di beni", distinto dagli stessi beni singolarmente considerati, e inteso come "organizzazione", e precisamente come frutto di attività dell'uomo".
Questo insieme di oggetti, beni, materiali e immateriali, costituisce una universalità, e "a questo riguardo si è già accennato al fatto che nella giurisprudenza della corte è ricorrente l'affermazione che l'azienda è equiparabile a un'universitas rerum regolata dall'art. 816 c.c. (si vedano, tra le molte, Cass. 13 luglio 1973 n. 2031, 7 ottobre 1975 n. 3178, 22 marzo 1980 n. 1939, 15 gennaio 2003 n. 502)".
Sotto questo profilo, pertanto, nulla osta alla applicabilità del'istituto dell'usucapione all'azienda.
Rimane da considerare, afferma la Corte, "se non vi siano, nel codice civile, diposizioni incompatibili con l'affermazione che l'azienda è suscettibile di possesso, che per ciò stesso sia utile all'usucapione. La risposta negativa al quesito è imposta dal riconoscimento che, al contrario, un tale possesso è supposto in diverse disposizioni". Anzi, all'azienda è pacificamente applicabile il concetto di proprietà e possesso nonché di usufrutto come dimostrano diverse disposizioni di legge.
Afferma la Suprema Corte: "che l'azienda possa essere oggetto di proprietà o di usufrutto è peraltro espressamente sancito dagli artt. 2556, comma primo e 2561 c.c. E' dunque pienamente giustificata l'affermazione che colui il quale esercita sull'azienda un'attività corrispondente a quella di un proprietario o di un usufruttuario la possiede, e, nel concorso degli altri requisiti di legge, la usucapisce. Il possesso è qui riferibile esclusivamente al "complesso dei beni" unitariamente considerato, e non già ai singoli beni".
Ne consegue il seguente principio di diritto:
ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda, quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito.
Di seguito il testo della motivaione della sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è portato all'esame delle sezioni unite della corte essendo stata ravvisata nell'usucapibilità dell'azienda una questione di massima di particolare importanza. Nella fattispecie di causa, peraltro, tale questione è connessa con l'altra, derivante dalla speciale natura dell'azienda di cui si controverte, che è una farmacia, come tale sottoposta a regime di autorizzazione amministrativa: questione che forma l'oggetto del primo motivo di ricorso.
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