Il legato con vincolo perpetuo di inalienabilità è nullo

Il vincolo di inalienabilità perpetua di cui all'art. 1379 c.c. applicato al legato testamentario porta alla nullità della dazione. Cassazione civile Sentenza n. 15240/2017

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Il legato con vincolo perpetuo di inalienabilità è nullo

Secondo la Corte di Cassazione civile (Sentenza n. 15240 del 20 giugno 2017) la norma di cui all'art. 1379 del codice civile che dispone i limiti entro cui può estrinsecarsi il divieto di alienazione può essere applicata anche al legato testamentario, con un effetto tutt'altro che scontato.

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguardava la dazione, mediante legato modale, di una vecchia signora a favore di un ente territoriale di una villa padronale e alcuni terreni. La dazione era sottoposta a vincolo di non alienabilità perenne e alla volontà che la proprietà fosse adibita a casa di riposo per "Signori decaduti e per poveri".

Il Comune che aveva ricevuto la proprietà non aveva mai destinato l'immobile secondo le volontà del de cuius.

La causa, complessa e variegata, già era stata rimandata alla corte d'appello per una prima revisione. In questa seconda disamina da parte della S.C., il tema rilevante diviene quello degli effetti dell'applicazione del vincolo di inalienabilità.

Riportiamo, per completezza dell'esame del caso, il testo dell'art. 1397 del codice civile:

1379 - Divieto di alienazione.
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

La norma, inserita nel capo quinto del codice civile, riguarda i contratti ma la Corte di Cassazione dimostra di non avere dubbi sulla sua applicabilità al legato testamentario (questione sulla quale eminente dottrina potrebbe avere da argomentare).

Ciò che più rileva, tuttavia, pare essere proprio il testo letterale della norma del codice civile, la quale dispone che se il vincolo di non alienabilità non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e non risponde ad un apprezzabile interesse delle parti potrà essere ritenuto non valido, mentre in ogni caso è inefficace nei confronti dei terzi. Il tema solitamente affrontato è quali azioni possa esperire il soggetto che aveva imposto il vincolo in caso di mancato rispetto, vale a dire in caso di vendita da parte del primo compratore. Ciò mette, solitamente, in secondo ordine quali siano le conseguenze della invalidità della clausola perché non avente "convenienti limiti di tempo", ad esempio.

Il dato letterale della norma parrebbe semplice: nel caso in cui non sia imposto un limite di tempo al divieto di alienazione, la clausola diviene invalida con la conseguenza che il primo acquirente potrà eventualmente chiedere la fissazione di un termine oppure sentirsi libero di alienare. In tal senso autorevole dottrina.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, prende decisamente un'altra strada.

Secondo la Suprema Corte l'invalidità del divieto di alienare, in quanto norma imperativa, comporta la nullità della originaria dazione, nel nostro caso del legato.

Conseguentemente la S.C. esprime il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice di rinvio:

"è nulla, per violazione della norma imperativa dell'art. 1379 c.c. sui limiti del divieto convenzionale di alienazione, l'attribuzione patrimoniale gratuita di un bene sottoposto senza limiti di tempo ad un dato vincolo di destinazione, imposto dal disponente con clausola modale; infatti. essendo consentita in astratto, pena l'inadempimento dell'onerato, solo la circolazione del bene col medesimo vincolo (da riprodurre con apposita clausola, trattandosi di divieto privo di efficacia reale), il diritto di proprietà risulta sottoposto ad un'incisiva compromissione, essendone sostanzialmente sterilizzati sine die i connessi poteri dispositivi".


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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 15240 del 20/06/2017:

 

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 25.3.1998 A.O., A.E.O. ed A.G., premesso di essere eredi legittimi di C.O., a sua volta erede di I.P., deceduta il 28.9.1967, esponevano che quest'ultima aveva legato alla Casa di Riposo _______, in allora amministrata dall'ente comunale di assistenza, alcuni terreni posti in località _____________, corredati di fabbricati rurali, nonchè la villa padronale, gravata da usufrutto a favore di M.S.. Il tutto vincolato ad un divieto perpetuo di alienazione e alla condizione che tale immobile fosse adibito a casa di riposo per "Signori decaduti e per poveri".

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