Contratti finanziari: non occorre la sottoscrizione dell'intermediario

Il requisito della forma scritta del contratto di investimento è rispettato con contratto redatto per iscritto e consegna di copia al cliente con la sola sottoscrizione dell'investitore. Cassazione SS.UU. Sentenza n. 1653/2018

Contratti finanziari: non occorre la sottoscrizione dell'intermediario

1. Il quesito di diritto e la massima

«Se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario».

A tale quesito le Sezioni Unite hanno risposto con il seguente principio di diritto:

«Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».

 

2. La quaestio iuris. La sottoscrizione dell'intermediario

Un'ulteriore sentenza delle Sezioni Unite sulla sottoscrizione dei contratti finanziari con precipuo riferimento alla sottoscrizione del funzionario dell'intermediario, che ribadisce quanto già affermato con la di poco precedente sentenza n. 898 del 16/01/2018 (ud. 21/11/2017), presa in esame in questa Rivista ("Contratti finanziari: non è necessaria la firma dell'intermediario nel contratto-quadro" ) e a cui si rimanda per una più completa dissertazione delle questioni sottese1.

 

3. Il decisum. La nullità relativa e l'interesse tutelato

La questione della nullità per difetto di forma scritta nell'intermediazione finanziaria riguarda, salvo eccezioni del regolamento negoziale, unicamente il contratto-quadro, che è alla base delle singole operazioni concluse nel tempo.

Le previsioni di cui all'art. 23 TUF sulla redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e sulla consegna della scrittura al cliente-investitore, al quale solo si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della forma prescritta, rendono ben chiara la ratio della norma.

La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente-investitore, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto previsto dall'art. 30 del Regolamento Consob, deve rimanere a disposizione dell'investitore. La finalità protettiva nei confronti dell'investitore si riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito.

La nullità è quindi volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che ha bisogno di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario.

 

4. Segue. Il perfezionamento non esige la sottoscrizione dell'intermediario

Individuata la ragione giustificatrice della prescrizione normativa, è difficilmente sostenibile che si necessiti della sottoscrizione da parte del delegato dell'intermediario ai fini della validità del contratto-quadro, a fronte della prova dell'accordo (sottoscrizione dell'investitore) e dell'avvenuta consegna della scrittura all'investitore, adempimenti che valgono a perfezionare il rapporto.

La previsione di una nullità azionabile solo dal cliente in caso di inosservanza dei requisiti di forma e della consegna dell'esemplare si palesa quale sanzione per l'intermediario, in accordo con la struttura contenutistica del TUF che detta regole di comportamento per l'intermediario.

Ciò perché ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa intesa a proteggere in via diretta ed immediata anzitutto un interesse particolare, si deve circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Si tratta di un rapporto contrattuale sorto nel 1998, dunque si fa riferimento alle norme ratione temporis vigenti.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili Sentenza n. 1653 del 23/01/2018

 

FATTI DI CAUSA

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