Costituzionalmente illegittima la limitazione di orario della notifica PEC entro le ore 21
La Corte Costituzionale sul perfezionamento alle ore 7 del giorno successivo in caso di notifica PEC inviata dopo le ore 21. Illegittimità. Corte Cost. Sentenza 75/2019

Plauso generalizzato per il recentissimo intervento della Corte Costituzionale in materia di orario di notificazione degli atti, qualora la notifica sia eseguita telematicamente, attraverso l'invio di una PEC.
L'intervento della Consulta riguarda la normativa che prevede il limite massimo delle ore 21 introdotto all'art. 147 del cod. proc. Civ. (art 147 “Tempo delle notificazioni - 1. Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.”) con L. 263/2005 ma che per quanto riguarda specificatamente la posta elettronica si fa riferimento all’art. 16-septies del D.L. 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114.
L'art 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 prevedeva quanto segue:
"Art. 16-septies. (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche)
1. La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".
La limitazione d'orario che anticipa la fine del giorno alle ore 21 è considerata dalla Corte una mera fictio juris, non avente altra ratio che la tutela del diritto al riposo e quiete delle persone. Ratio che non si pone, non è inerente, alle modalità con le quali si estrinseca una notifica telematica.
La Corte arriva a dichiarare l'attuale, ormai superato, sistema come “irrazionale”, e afferma: “La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.
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Di seguito il testo di
Corte Costituzionale Sentenza n. 75 dep. 09/04/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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