Delibera invalida di spesa condominiale e conseguenze nella opposizione a decreto ingiuntivo
Invalidità della delibera di approvazione della spesa condominiale e conseguenze nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Tribunale Bergamo Sentenza 1434/2021

Alla base del ricorso per decreto ingiuntivo che il condominio propone per il recupero delle spese condominiali c’è una delibera assembleare di approvazione e di ripartizione della spesa.
Una fattispecie esaminata dal Tribunale di Bergamo chiarisce quando e come la invalidità della delibera assembleare può avere ripercussioni nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La società costruttrice-venditrice di un fabbricato condominiale ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per il pagamento di oneri condominiali, assumendo che la delibera assembleare di approvazione della spesa fosse viziata da nullità.
La delibera, secondo l’opponente, avrebbe violato la norma del regolamento di condominio che prevedeva la esenzione della società costruttrice dalle spese di gestione degli immobili di sua proprietà, rimasti invenduti.
Il Giudice di Pace di Bergamo ha rigettato l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando la società costruttrice al pagamento delle spese di lite.
Quest’ultima ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Bergamo chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la restituzione delle somme versate in esecuzione dell’ingiunzione.
Il condominio, seppur in ritardo, si è costituito in appello rilevando come la decisione del Giudice di Pace fosse corretta in quanto non ricorreva un’ipotesi di nullità della delibera ma di mera annullabilità da far valere con tempestiva impugnazione, nella specie non proposta dalla società condomina opponente; deduceva altresì come la norma regolamentare di esonero fosse affetta da nullità in quanto integrante una clausola vessatoria o una condizione meramente potestativa; chiedeva, pertanto, il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
La fattispecie è interessante in quanto affronta la duplice problematica della rilevanza della invalidità della delibera assembleare di approvazione di una spesa condominiale alla base di un procedimento monitorio nonché delle diverse conseguenze a seconda che la delibera sia annullabile o nulla.
Il giudice di appello ha evidenziato che, pur avendo rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo sull’assunto della mancata impugnazione della delibera di ripartizione delle spese nei termini e con le modalità di cui all’art.1137 C.C., il giudice di pace non aveva accertato se trattavasi di delibera assembleare nulla o annullabile.
L’accertamento di tale presupposto da parte del giudice era necessario tenuto conto del consolidato orientamento che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali ammette la rilevabilità anche d’ufficio dell’invalidità delle delibere sottostanti allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità (Cass. 470/2019; 33039/2018; 22157/2018; 305/2016).
Per tale omissione il Giudice del Tribunale di Bergamo ha integrato la sentenza di primo grado, ossia ha verificato se la doglianza della società opponente-appellante circa la violazione della norma del regolamento di condominio ad opera della sottostante delibera di riparto degli oneri condominiali, concretizzasse un vizio di nullità, come tale rilevabile d’ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, ovvero di mera annullabilità, deducibile nei modi e nei tempi (trenta giorni) previsti dall’art. 1137, secondo comma, C.C..
Alla luce dei principi di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 14.04.2021 n.9839, in virtù dei quali, tra l’altro, si è stabilito che “in tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, numeri 2) e 3), C.C. e che è sottratta al metodo maggioritario”, il Tribunale di Bergamo, ha accertato che la delibera di approvazione della spesa, nel caso esaminato, non fosse nulla ma semplicemente annullabile.
La deliberazione, infatti, non aveva modificato in astratto e per il futuro i criteri legali di ripartizione delle spese, ma aveva semplicemente disposto la ripartizione tra i condomini di spese particolari, nell’ambito delle attribuzioni riconosciute all’assemblea dei condomini dall’art. 1135, nn. 2 e 3 C.C..
Trattandosi di deliberazione in ipotesi meramente annullabile, la società opponente avrebbe dovuto esercitare l’azione di annullamento nei modi e nei tempi previsti dall’art. 1137 C.C..
Non avendo l’appellante esercitato l’azione di annullamento, la dedotta invalidità era da ritenersi non scrutinabile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Bergamo, quindi, con sentenza n.1434 del 29.07.2021, ha rigettato l’appello proposto dalla società costruttrice-venditrice del fabbricato confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando alle spese processuali anche del giudizio di impugnazione.
Nel caso in cui un condomino intenda proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso del condominio sul presupposto della invalidità della delibera assembleare, il vizio di nullità è sempre rilevabile anche d’ufficio e, quindi, anche nel giudizio di opposizione.
Il vizio di annullabilità, invece, deve essere fatto valere nei tempi e con le modalità di cui all’art.1137 C.C. per trovare ingresso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; altrimenti, decorsi i termini, non è più scrutinabile.
Avv. Alessandro Moscatelli
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Di seguito il testo di
Tribunale Bergamo Sentenza 1434 del 29/07/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
sezione quarta civile
in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 5742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019 promossa da
EFFERRE S.R.L. (02299960167), rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO MASSARI e CARLO MASSARI per procura allegata all’atto di citazione d’appello
appellante
contro
CONDOMINIO VILLAGGIO TRE SIGNORI (94021680163), rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FOIADELLI per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
appellato
avente ad OGGETTO: ripartizione delle spese condominiali (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per EFFERRE S.R.L.: in integrale riforma della sentenza impugnata, accertata, per i motivi di cui in narrativa, la non debenza da parte di Efferre s.r.l. della somma per spese condominiali di Euro 2.240,82 revocare il decreto ingiuntivo n. ______ rep – Giudice di Pace di Bergamo, Dott.ssa Angela Bungaro e condannare, per l’effetto, il Condominio “Villaggio Tre Signori” alla restituzione alla Efferre s.r.l. della somma precettata di Euro 3.032,64 oltre interessi legali dal 17.05.2017 al saldo ed ulteriori spese; Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Per CONDOMINIO VILLAGGIO TRE SIGNORI: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare l’appello proposto dalla società Efferre Srl e confermare la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 472/2019, resa nella causa R.G. 2920/2017 dal Giudice Dott. Condurso Francesco Andrea in data 14 maggio 2019. Per l’effetto, confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto immediatamente esecutivo n. 1806/17 R.G., 1441/17 D.I., 597/17 REP, emesso dal Giudice di Pace di Bergamo in data 12.04.2017 e notificato via pec unitamente all’atto di precetto in data 16.05.2017, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite. IN OGNI CASO: spese di causa interamente rifuse oltre IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
EFFERRE S.R.L. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 472/2019, depositata in data 14/5/2019, con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto del Giudice di Pace di Bergamo n. 1441/17 di ingiunzione del pagamento in favore del CONDOMINIO VILLAGGIO TRE SIGNORI della somma di € 2.240,82 a titolo di oneri condominiali oltre agli interessi moratori e alle spese.
A fondamento dell’appello ha dedotto: che il Giudice di Pace aveva erroneamente escluso la possibilità di esaminare, ai fini della valutazione della fondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la validità della delibera condominiale in forza del quale il Condominio aveva agito in via monitoria; che tale delibera doveva essere ritenuta nulla perché includeva anche essa EFFERRE S.R.L. nel riparto delle spese in violazione del punto 6 del paragrafo IV del regolamento condominiale che la esentava dalle spese di gestione in relazione agli immobili invenduti.
Tanto dedotto, ha chiesto, in totale riforma della sentenza appellata, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare il CONDOMINIO VILLAGGIO TRE SIGNORI alla restituzione delle somme versate in esecuzione dell’ingiunzione provvisoriamente esecutiva.
Il CONDOMINIO VILLAGGIO TRE SIGNORI, che inizialmente è rimasto contumace in appello, si è costituito in data 18/9/2020 deducendo: che la decisione del Giudice di Pace era corretta in quanto non ricorreva un’ipotesi di nullità della delibera, ma di mera annullabilità da far valere con tempestiva impugnazione nella specie non proposta dalla condomina opponente; che la clausola di esonero dalle spese invocata da EFFERRE S.R.L. era affetta da nullità in quanto integrante una clausola vessatoria o una condizione meramente potestativa.
Tanto dedotto, ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
L’appello è infondato.
Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione sull’assunto che la mancata impugnazione della delibera di ripartizione delle spese, con le forme e entro il termine di cui all’art. 1137 c.c., impedisse in ogni caso l’esame della validità di essa nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle spese.
In tal modo il Giudice di Pace non ha tenuto conto del consolidato orientamento che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali ammette la rilevabilità anche d’ufficio dell’invalidità delle delibere sottostanti allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità (Cass. 470/2019; 33039/2018; 22157/2018; 305/2016).
Quindi, il primo giudice, prima di concludere per il rigetto tout court dell’opposizione, avrebbe dovuto verificare se il vizio prospettato dall’opponente integrasse o meno un’ipotesi di nullità.
Siffatta verifica risulta omessa per cui, sotto questo profilo, la motivazione della sentenza di primo grado va integrata.
A fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, EFFERRE S.R.L. ha dedotto la violazione ad opera della sottostante delibera di riparto degli oneri condominiali, non impugnata nei termini di cui all’art. 1137 c.c., del criterio stabilito nel regolamento condominiale che prevede un’esenzione in suo favore dalle spese di gestione.
Per decidere se siffatta censura possa essere esaminata nel giudizio di opposizione occorre stabilire se la deliberazione dell’assemblea condominiale, che ripartisca le spese tra i condomini in violazione dei criteri dettati negli artt. 1123 e segg. c.c. o dei criteri convenzionalmente stabiliti, debba ritenersi affetta da nullità, come tale rilevabile d’ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, ovvero da mera annullabilità, deducibile nei modi e nei tempi previsti dall’art. 1137, secondo comma, c.c..
Su tale questione si era delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, contrasto che trova riscontro nei contrapposti precedenti richiamati dall’appellante e dall’appellato nei rispettivi atti difensivi.
Siffatto contrasto è stato recentemente composto dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, partendo da quanto già affermato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 4806/2005, hanno enunciato i seguenti principi: “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all’ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l’azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all’art. 1137 cod. civ.”; “In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.” (Cass. S.U. 9839/2021).
Nel caso di specie, sulla base di tali principi di diritto, la delibera contestata da EFFERRE S.R.L. non può ritenersi nulla, potendo invece in ipotesi ritenersi semplicemente annullabile.
Si tratta, infatti, di deliberazione che non ha modificato in astratto e per il futuro i criteri legali di ripartizione delle spese, ma ha semplicemente disposto la ripartizione tra i condomini di spese particolari, nell’ambito delle attribuzioni riconosciute all’assemblea dei condomini dall’art. 1135, nn. 2 e 3 c.c., in pretesa violazione del regolamento condominiale.
Trattandosi di deliberazione in ipotesi meramente annullabile, EFFERRE S.R.L. avrebbe dovuto esercitare l’azione di annullamento nei modi e nei tempi previsti dall’art. 1137 c.c..
Non avendo l’appellante esercitato l’azione di annullamento, la dedotta invalidità deve ritenersi non scrutinabile.
In conclusione, il rigetto dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con le integrazioni di motivazione sopra svolte, va confermato.
Pertanto, l’appello proposto da EFFERRE S.R.L. deve essere rigettato con la conferma integrale della sentenza impugnata e il conseguente rigetto della domanda volta alla restituzione delle somme pagate in esecuzione dell’ingiunzione di pagamento.
Le spese dell’appello seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del compenso può farsi applicazione degli ordinari valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 con esclusione della fase istruttoria o di trattazione in quanto non effettivamente svolta.
Pertanto, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (€ 3.032,64), va liquidato un compenso di € 1.620,00 risultante dalla somma di € 405,00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 810,00 per la fase decisionale.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita,
- rigetta l’appello proposto da EFFERRE S.R.L. e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 472/2019 del Giudice di Pace di Bergamo e rigetta la domanda di restituzione;
- condanna EFFERRE S.R.L. al rimborso in favore di CONDOMINIO VILLAGGIO TRE SIGNORI delle spese processuali relative all’appello che liquida in € 1.620,00 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di EFFERRE S.R.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Bergamo in data 24/07/2021.
IL GIUDICE
dott. Costantino Ippolito