Presenza fisica o virtuale quale elemento distintivo fra ingiuria e diffamazione
I parametri della presenza e della lontananza del destinatario dell’offesa nella differenza fra ingiuria (ora illecito civile) e il reato di diffamazione. Il caso della videoconferenza. Cassazione Sentenza n. 13252/2021

La lesione dell’onore della persona mediante l’uso di frasi o termini offensivi può determinare, come è noto, un’ingiuria o una diffamazione.
Il reato di ingiuria è stato depenalizzato con D.Lsg. n. 8/2016 e sul punto, per un approfondimento, si rimanda all’intervento “Sanzioni pecuniarie e nuovi illeciti civili: considerazioni sulla nuova disciplina”.
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 13252 del 4 marzo 2021) il testo dell’ex reato di ingiuria (art 594 cp) continua a costituire un prezioso termine di riferimento per edificare la linea di demarcazione fra l’ingiuria e la diffamazione, quest’ultima ancora reato.
Attraverso il raffronto fra le due norme, la Corte di Cassazione declina il seguente schema:
A) l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
B) l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;
C) se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione;
D) l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.
La presenza può essere virtuale per la commissione dell’ingiuria
E’ la nozione di «presenza» dell'offeso ad assurgere a criterio distintivo.
Tuttavia, afferma la Corte, l'evoluzione dei mezzi di comunicazione potrebbe ingenerare confusione circa le nozioni di "presenza" e "distanza", imponendo una riflessione ulteriore, stante che tale concetto che un tempo è sempre sempre stato identificato con la mera presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, è stata di recente allargato da una pronuncia (Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018) ove la presenza fisica è stata ritenuta sussistente qualora realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza).
Il pullulare di diverse tecnologie, programmi e strutture di comunicazione a distanza necessita di un approfondimento, secondo la Corte, ed “il mero riferimento a una definizione generica (chat, call) o alla denominazione commerciale del programma è, di per sé, privo di significato e foriero di equivoci, laddove non accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche precise dello strumento di comunicazione impiegato nel caso specifico” 1.
L’ingiuria telematica
La Corte in commento completa la suddivisione distintiva alla luce di tale novità, e amplia lo schema come segue:
E) l'offesa che viene proferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, costituisce ingiuria commessa alla presenza di più persone;
F) nelle comunicazioni offensive (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), si dovrà ritenere commesso il reato di diffamazione.
L’offesa via email indirizzata a più persone è sempre diffamazione
Secondo la Corte di Cassazione “le e-mail non sono altro che lettere in formato elettronico recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari, non contestualmente presenti”.
E afferma che “nel caso quale quello in rassegna - di invio di una e-mail, dal contenuto offensivo, destinata sia all'offeso sia ad altre persone (almeno due) - è ravvisabile il delitto di cui all'art. 595 cod. pen., in ossequio al medesimo principio enucleato dalla Corte di cassazione per la corrispondenza tradizionale”.
Alcune considerazioni
La differenza non esplicitata dalla Sentenza in commento (e dalle altre ivi citate) fra i casi nei quali si è ritenuto costituito l’elemento della “presenza” rispetto alla “distanza” nell’uso degli strumenti tecnologici, pare essere quello della commissione del fatto durante lo streaming, vale a dire durante la persistenza del flusso di dati fra devices degli interessati.
In una video-conferenza gli strumenti (PC, notebook, smartphone, ecc) in possesso o a disposizione degli interessati sono collegati in contemporanea (o quasi), non c’è un mero deposito del dato telematico, ma uno scambio continuo. Ciò avviene anche durante una telefonata, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (VOIP, o altro).
L’email, come la messaggistica, non comporta di per se la presenza dei soggetti interessati al momento esatto dello scambio, tuttavia, a seconda delle circostanze, soprattutto nella messaggistica, sovente ci si trova in uno scambio continuo fra soggetti effettivamente attenti all’arrivo del messaggio. Ciò, in ipotesi, può essere vero anche nello scambio di email.
L’arresto in commento pare porre una pietra miliare in ordine a queste ipotesi, escludendo sempre lo scambio di email dal novero del concetto di “presenza”.
Se, ne dobbiamo dedurre, è la persistenza del flusso di dati (“streaming”) a determinare la linea discriminante allora dovremmo concludere che l’offesa in una chat di gruppo determina diffamazione e mai ingiuria. E così via.
Vedremo se questo si conferma essere il tratto distintivo.
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1 - Sulla commissione del reato di diffamazione a distanza sia social e via email si veda “Email ingiuriose inviate anche a terzi: diffamazione (ma non aggravata)” e “Diffamazione aggravata se consumata attraverso social network (nel caso, Facebook)”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione sez. V, Sentenza n. 13252 dep. 04/03/2021
RITENUTO IN FATTO
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