Risarcimento danni all’amministratore condominiale che riceve cartelle esattoriali del fabbricato
Può chiedere il risarcimento dei danni l’amministratore di condominio a cui vengano notificate cartelle esattoriali per tasse del fabbricato? Cassazione Sentenza n. 18376/2021

Ai sensi dell’art. 1131 C.C., l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio e può agire in giudizio sia nei confronti dei condomini che dei terzi, può essere convenuto in giudizio per qualunque atto concernente le parti comuni dell’edificio ed è il destinatario delle notifiche degli atti giudiziari e dei provvedimenti amministrativi.
L’amministratore agisce per i partecipanti al condominio quale mandatario con rappresentanza ai sensi dell’art.1704 C.C..
Fatte queste premesse, risulta evidente che l’amministratore non può essere mai chiamato a rispondere in proprio per atti che riguardino il condominio.
Si è verificata una fattispecie in cui una società di riscossione dei crediti ha notificato ad un amministratore di condominio cartelle esattoriali per il mancato pagamento di tasse comunali riguardanti il fabbricato, individuandolo come debitore a titolo personale.
L’amministratore ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace sia l’agenzia di riscossione che il Comune chiedendo il risarcimento dei danni.
Sia il Giudice di Pace, in primo grado, che il Tribunale, in appello, hanno accolto la domanda di risarcimento danni proposta dall’amministratore di condominio; in secondo grado è stata esclusa la responsabilità dell’ente esattore, estromesso dal giudizio.
Il Comune di Catania ha ritenuto di impugnare la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione articolando quattro distinti motivi.
In primo luogo, il Comune di Catania ritiene che siano stati violati l’art.7 del codice di procedura civile e l’art.12 comma 2 della legge 448/2001 con conseguente illegittima applicazione dell’art.2043 del Codice Civile. L’ente afferma la tesi del difetto di giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione tributaria alla cui cognizione apparterrebbe anche la domanda risarcitoria.
L’ente eccepisce che sarebbe stata violata la disposizione dell’art. 1131 C.C. perché nella relata sarebbe stato indicato dopo il nome e cognome anche il titolo di amministratore.
Il Comune, nel terzo motivo, afferma che, ai sensi dell’art.2909 C.C. si sarebbe formato il giudicato delle decisioni della Commissaria Tributaria Regionale della Sicilia sulle tasse oggetto delle cartelle esattoriali notificate.
Infine, nel quarto motivo, l’ente ricorrente eccepisce il difetto della motivazione della sentenza impugnata ritenendo errate le conclusioni del Tribunale di Catania ed afferma che le cartelle esattoriali sarebbero divenute esecutive ed inoppugnabili senza pregiudizio alcuno per l’amministratore che avrebbe potuto comunque ottenere lo sgravio ed il rimborso di quanto pagato ed, infine, eccepisce la mancanza di motivazione in ordine all’esclusione della responsabilità dell’agenzia di riscossione riconosciuta invece in primo grado.
Con la sentenza n.18376 del 30.06.2021 la Corte di Cassazione Sez. V si è espressa nella fattispecie in esame.
Dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, la Suprema Corte, confermando quanto già affermato dal Tribunale di Catania, ha ribadito che la controversia non ha ad oggetto tributi bensì un’azione di risarcimento danni in quando diretta a censurare un comportamento materiale lesivo del generale dovere di neminem ledere, ai sensi dell’art. 2043 C.C.. Le cartelle esattoriali sono state emesse nei confronti dello amministratore di condominio a titolo personale, sebbene non fosse il soggetto passivo dei tributi.
La Corte di legittimità ha riaffermato il principio che “l'attività della P.A. deve svolgersi, anche nel campo tributario, nei limiti imposti dalla legge (art. 97 Cost.) e dalla norma primaria del "neminem laedere" (art. 2043 c.c.), spetta al giudice ordinario, la cui giurisdizione in tema di diritti soggettivi è la regola (art. 2 I. 20.3.1865, n.2248, all. E, e, a contrario, art. 103 Cost.; v. anche SS.UU. n.27455 del 29/12/2016)”; ha richiamato altresì dandone continuità precedenti pronunce (SS.UU. n.15 del 04.01.2007, n.33920/2019 e n.10814/2020).
E’ stato dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso secondo cui le cartelle esattoriali sarebbero state notificate allo amministratore di condominio in quanto tale e non in proprio, considerato che il contrario era stato accertato nel giudizio di appello.
Infondato è stato ritenuto anche il terzo motivo con cui era stato eccepito il giudicato formatosi sui fatti del giudizio tributario ai sensi dell’art. 2909 C.C.. La Corte ha ritenuto che il fatto attinente al profilo risarcitorio “è incontrovertibilmente diverso rispetto al fatto, sindacato dalla Commissione Tributaria Regionale di Catania, costituito dalla esistenza del debito tributario portato nelle cartelle”.
Il quarto motivo risulta inammissibile poiché tende a riproporre la questione già sollevata con il terzo motivo, di una supposta interferenza tra giudicato tributario e sentenza impugnata. Sul punto dell’accoglimento incidentale proposto nel secondo grado di giudizio dalla società di riscossione, esclusa da responsabilità, la Corte ha rilevato come le cartelle, ancorché prive di qualsiasi riferimento alla qualità del soggetto destinatario, non facevano che riprodurre i ruoli (a loro volta privi di una effettiva e valida indicazione della qualità) che avevano ingenerato l'errore, e che erano pacificamente attribuibili all'ente impositore, non già all'agente per la riscossione.
La pronuncia del 30.06.2021 n.18376 della Cassazione fornisce, quindi, alcune precise indicazioni all’operatore di diritto:
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l’amministratore di condominio può chiedere il risarcimento dei danni per cartelle esattoriali relative a tributi del fabbricato condominiale, erroneamente notificategli in proprio;
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l’azione risarcitoria, anche se riguardante illeciti derivanti da attività in materia tributaria, va introdotta dinanzi al giudice ordinario;
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il giudicato formatosi in materia tributaria sulle cartelle esattoriali erroneamente notificate non incide sui profili di risarcibilità del danno del soggetto destinatario;
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la responsabilità per erronea emissione delle cartelle esattoriali nei confronti di soggetto diverso non è a carico dell’agente di riscossione quando lo stesso si è limitato a riprodurre i ruoli dell’ente impositore.
Avv. Alessandro Moscatelli
del Foro di Trani
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. v, Sentenza n. 18376 dep. 30/06/2021
Fatti della causa
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