Cassazione a SS UU sul litisconsorio necessario in materia condominiale
Le Sezioni Unite con sentenza n. 25454 del 13 Novembre 2013 decidono se vi sia necessità e meno di litisconsorzio nella domanda del condomino contro altro condomino a difesa di bene condominiale

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con una recentissima sentenza (N. 25454 del 13 Novembre 2013) dirime un contrasto in ordine alla configurabilità del litisconsorzio necessario, nei confronti di tutti i comprorietari, quando un comproprietario agisca nei confronti di altro comproprietario per agire in rivendica di bene condominiale dal secondo occupato in via abusiva.
Nel caso di specie la controversia era stata introdotta da un condòmino contro altro condòmino, per far accertare che un tratto di area di parcheggio condominiale, da destinare a spazio di manovra, era stato inglobato abusivamente dal convenuto nella propria autorimessa.
Il problema va riguardato sia con riferimento al profilo dell'esercizio dell'azione, che con riferimento alla legittimazione passiva, chiedendosi se debbano essere evocati in giudizio tutti i condòmini e, in caso di risposta positiva, se l'azione sia esercitabile nei confronti del solo amministratore.
Quanto alla legittimazione attiva, invece, (vale a dire se il singolo condomino possa agire in via autonoma per la difesa dei diritti della compagine condominiale) la corte non si scosta da un ormai storico orientamento, risalente agli anni '50, secondo cui "le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune e in particolare l'azione di rivendica possano essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini".
Nell'affrontare questo tipo di controversie, nel tempo si era fatta strada una linea argomentativa secondo la quale fosse fondamentale effettuare una distinzione del caso in cui venisse formulata domanda riconvenzionale da parte dei convenuto rispetto al caso in cui il convenuto si fosse difeso con semplice eccezione riconvenzionale. Secondo questa linea, vi sarebbe la "necessità di integrare il contraddittorio soltanto nel caso in cui il convenuto proponga a sua volta domanda riconvenzionale per l'accertamento della proprieta' esclusiva del bene".
Non mancavano, del resto, precedenti della Suprema Corte secondo le quali il litisconsorzio sarebbe stato sempre e comunque necessario ogni qual volta fosse stato posto in discussione l'esistenza della condominialità e, quindi, di un rapporto soggettivo unico ed inscindibile, indipendentemente dalla mancata proposizione di una domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva.
Le Sezioni Unite, nella sentenza in commento, propendono per la prima soluzione, ritenendo che "il giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le domande proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali".
Questo il filo logico seguito dalla Suprema Corte: tutto deriva dal dettato dell'art. 102 ("Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo"). E la necessità, del litisconsorzio, deriva dalla "utilità" sostanziale della relativa pronuncia.
Per stabilire se una sentenza sia "utile" occorre rintracciare gli effetti che ciascuna azione può conseguire e in relazione ad essi "individuare i soggetti che debbono partecipare al processo".
Ci si chiede se vi sia necessità del litisconsorzio nel caso di domanda volta all'accertamento negativo e di situazione sostanziale sorretta da un titolo di legittimazione in senso formale.
Secondo la Corte di Cassazione, nell'ambito dei diritti reali dei quali si tratta, "è inutile una sentenza che affermi, in ipotesi, l'usucapione da parte di Tizio nei confronti di Caio, che vantava un titolo di acquisto ed era quindi in grado di alienare l'immobile a terzi di buona fede, se pronunciata in assenza degli aventi causa di Caio. La dottrina che ha proposto questo esempio ha osservato opportunamente come sia da considerare inutile, nella varie ipotesi di conflitto tra titolo formale e situazione di fatto, una pronuncia quando il convenuto non sia titolare esclusivo della situazione giuridica di cui l'attore contesta l'esistenza. In tali casi il litisconsorzio diviene necessario.
Diversa è l'ipotesi quando, a Tizio che si affermi comproprietario del bene, il convenuto in revindica opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e quindi senza mettere in discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, la proprietà degli altri soggetti
In un caso del genere, afferma la Suprema Corte, "qualora l'attore riesca vincitore, otterrà il riconoscimento della propria condizione di comproprietario e la demolizione dei manufatti, posti in essere dal convenuto al fine di delimitare l'area che quest'ultimo afferma di avere acquistato e che gode in via esclusiva.
Qualora risulti vincitore il convenuto, questi resta esposto ad analoghe iniziative giudiziarie del condominio o di altri comproprietari, ma avrà comunque conseguito l'utile effetto di respingere la pretesa del soggetto più determinato a rivendicare il bene, senza stimolare un accertamento in confronto di soggetti allo stato disinteressati, accertamento che potrebbe risultare quindi del tutto superfluo".
A composizione del contrasto, per concludere, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio: "le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, quando l’attore non chieda che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli altri comproprietari e il convenuto in revindica opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, la comproprietà degli altri soggetti".