PARTE III - ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI - CAPO I Disposizioni generali

 

PARTE III
ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 40
Statuto

1. Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del tribunale.
2. Lo statuto e' allegato al presente accordo. Lo statuto puo' essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato membro contraente, previa consultazione del tribunale. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo.
3. Lo statuto garantisce che il funzionamento del tribunale e' organizzato nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.

 

Articolo 41
Regolamento di procedura

1. Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedimenti dinanzi al tribunale. Esso e' conforme al presente accordo e allo statuto.
2. Il regolamento di procedura e' adottato dal comitato amministrativo sulla base di ampie consultazioni con le parti interessate. E' richiesto il parere previo della Commissione europea sulla compatibilita' del regolamento di procedura con il diritto dell'Unione.
Il regolamento di procedura puo' essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale e previa consultazione della Commissione europea. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo ne' lo statuto.
3. Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del tribunale sono della massima qualita' e che i procedimenti sono organizzati nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo dei costi. Esso assicura un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario livello di discrezione dei giudici senza pregiudicare la prevedibilita' dei procedimenti per le parti.

 

Articolo 42
Proporzionalita' ed equita'

1. Il tribunale tratta le controversie secondo modalita' adeguate alla loro importanza e complessita'.
2. Il tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi previsti nel presente accordo e nello statuto siano utilizzati in maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.

 

Articolo 43
Gestione delle cause

Il tribunale gestisce attivamente le cause di cui e' investito conformemente al regolamento di procedura senza pregiudicare la liberta' delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa.

 

Articolo 44
Procedure elettroniche

Il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove in forma elettronica, nonche' la videoconferenza, conformemente al regolamento di procedura.

 

Articolo 45
Procedimenti pubblici

I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.

 

Articolo 46
Capacita' giuridica

Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti conformemente al proprio diritto nazionale, ha capacita' processuale dinanzi al tribunale.

 

Articolo 47
Parti

1. Il titolare di un brevetto e' autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale.
2. Salvo disposizione contraria dell'accordo di licenza, il titolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto e' autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale alle stesse condizioni del titolare di un brevetto, purche' quest'ultimo sia stato preliminarmente informato.
3. Il titolare di una licenza non esclusiva non e' autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale, a meno che il titolare del brevetto non sia stato preliminarmente informato e che l'accordo di licenza lo preveda espressamente.
4. Nelle azioni proposte dal titolare di una licenza, il titolare del brevetto e' autorizzato a partecipare all'azione dinanzi al tribunale.
5. La validita' di un brevetto non puo' essere contestata mediante un'azione per violazione proposta dal titolare della licenza se il titolare del brevetto non partecipa al procedimento. La parte di un'azione per violazione che intende contestare la validita' di un brevetto deve proporre azioni contro il titolare del brevetto.
6. Qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al proprio diritto nazionale, che siano interessati da un brevetto, possono proporre azioni conformemente al regolamento di procedura.
7. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al suo diritto nazionale e che sia oggetto di una decisione presa dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, sono autorizzati a proporre azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).

 

Articolo 48
Rappresentanza

1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente.
2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualita' di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali.
3. I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al tribunale e' tenuto dal cancelliere.
4. I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di procedura.
5. I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle immunita' necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni, compreso il privilegio del segreto professionale nei procedimenti dinanzi al tribunale con riguardo alle comunicazioni tra un rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, salvo che la parte interessata rinunci espressamente a detto privilegio.
6. I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale intenzionalmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.
7. La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non e' richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).