Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti
Legge 3/11/2016 n. 214 istitutiva del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 84
Firma, ratifica e adesione
1. Il presente accordo e' aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013.
2. Il presente accordo e' sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»).
3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012.
4. Il presente accordo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
Articolo 85
Funzioni del depositario
1. Il depositario redige copie certificate conformi del presente accordo e le trasmette ai governi di tutti gli stati membri firmatari o aderenti.
2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri firmatari o aderenti;
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
c) la data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Il depositario registra il presente accordo presso il segretariato delle Nazioni Unite.
Articolo 86
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha durata illimitata.
Articolo 87
Revisione
1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2 000 cause per violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatore del sistema dei brevetti in merito al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei costi del tribunale nonche' alla fiducia degli utilizzatori del sistema dei brevetti nella qualita' delle decisioni del tribunale. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo puo' decidere di riesaminare il presente accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale.
2. Il comitato amministrativo puo' modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione.
3. Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, e' convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.
Articolo 88
Lingue dell'accordo
1. Il presente accordo e' redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1, se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, prevalgono i testi di cui al paragrafo 1.
Articolo 89
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n.
1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data e' posteriore.
2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore del presente accordo prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo,
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sara' depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Parte di provvedimento in formato grafico