CAPO II Disposizioni istituzionali

CAPO II
Disposizioni istituzionali

 

Articolo 6
Tribunale

1. Il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.
2. Il tribunale esercita le funzioni conferitegli dal presente accordo.

 

Articolo 7
Tribunale di primo grado

1. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali.
2. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.
3. Una divisione locale e' istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede.
4. Un'ulteriore divisione locale e' istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per anno civile, che sono stati avviati in tale Stato membro contraente nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero delle divisioni locali in uno Stato membro contraente non e' superiore a quattro.
5. Una divisione regionale e' istituita per due o piu' Stati membri contraenti su loro richiesta, conformemente allo statuto. Tali Stati membri contraenti designano la sede della divisione in questione. La divisione regionale puo' tenere udienze in piu' luoghi.

 

Articolo 8
Composizione dei collegi del tribunale di primo grado

1. I collegi del tribunale di primo grado hanno una composizione multinazionale. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), essi si riuniscono in una formazione di tre giudici.
2. I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media meno di cinquanta procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico che non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato e che sono assegnati dal pool di giudici caso per caso conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.
3. In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione locale in uno Stato membro contraente nel quale, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media cinquanta o piu' procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie funzioni presso la divisione locale per un lungo periodo, ove sia necessario per l'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un carico di lavoro elevato.
4. I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico, scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati, e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati e che e' assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.
5. Su richiesta di una delle parti, il collegio di una divisione locale o regionale chiede al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un ulteriore giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Inoltre, il collegio di una divisione locale o regionale, previa audizione delle parti, puo' presentare tale richiesta di propria iniziativa, ove lo ritenga opportuno.
Nei casi in cui tale giudice qualificato sotto il profilo tecnico e' assegnato, nessun altro giudice qualificato sotto il profilo tecnico puo' essere assegnato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a).
6. I collegi della divisione centrale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tuttavia, i collegi della divisione centrale che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalita' di Stati membri contraenti differenti.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 e conformemente al regolamento di procedura, le parti possono convenire che la loro causa sia giudicata da un unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
8. I collegi del tribunale di primo grado sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

 

Articolo 9
Corte d'appello

1. I collegi della corte d'appello si riuniscono in una formazione multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tali giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al collegio dal presidente della corte d'appello dal pool di giudici conformemente all'articolo 18.
2. In deroga al paragrafo 1, i collegi che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalita' di Stati membri contraenti differenti.
3. I collegi della corte d'appello sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
4. I collegi della corte d'appello sono istituiti conformemente allo statuto.
5. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo.

 

Articolo 10
Cancelleria

1. E' istituita una cancelleria presso la sede della corte d'appello. Essa e' gestita dal cancelliere ed esercita le mansioni conferitele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura, il registro tenuto dalla cancelleria e' accessibile al pubblico.
2. Sono istituite sottosezioni della cancelleria presso tutte le divisioni del tribunale di primo grado.
3. La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte dinanzi al tribunale. All'atto dell'archiviazione la sottosezione interessata notifica ogni causa alla cancelleria.
4. Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all'articolo 22 dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.

 

Articolo 11
Comitati

Sono istituiti un comitato amministrativo, un comitato del bilancio e un comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione ed il funzionamento efficaci del presente accordo. Essi esercitano in particolare le funzioni previste dal presente accordo e dallo statuto.

 

Articolo 12
Comitato amministrativo

1. Il comitato amministrativo e' composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea e' rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualita' di osservatore.
2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto.
4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno.
5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.

 

Articolo 13
Comitato del bilancio

1. Il comitato del bilancio e' composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente.
2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri contraenti. Per l'adozione del bilancio e' tuttavia richiesta la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri contraenti.
4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.
5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.

 

Articolo 14
Comitato consultivo

1. Il comitato consultivo;
a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione della nomina dei giudici del tribunale;
b) formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15 dello statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di formazione dei giudici di cui all'articolo 19; e
c) fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i requisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48, paragrafo 2.
2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati, conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Tale mandato e' rinnovabile.
3. La composizione del comitato consultivo assicura un'ampia gamma di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni.
4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno.
5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.