CAPO III Procedimenti dinanzi al tribunale Inversione onere della prova

 

CAPO III
Procedimenti dinanzi al tribunale Inversione dell'onere della prova

 

Articolo 52
Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale

1. I procedimenti dinanzi al tribunale si svolgono in base alla procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale, conformemente al regolamento di procedura. Tutte le procedure sono organizzate in modo flessibile ed equilibrato.
2. Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo mandato del collegio in seduta plenaria, e' responsabile della convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in particolare con le parti le possibilita' di una composizione, anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del centro di cui all'articolo 35.
3. La procedura orale offre alle parti la possibilita' di illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo delle parti il tribunale puo' prescindere dall'audizione.

 

Articolo 53
Mezzi di prova

1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi probatori;
a) audizione delle parti;
b) domanda di informazioni;
c) produzione di documenti;
d) audizione di testimoni;
e) perizie;
f) ispezioni;
g) prove o esperimenti comparativi;
h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit).
2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e puo' essere limitata a quanto necessario.

 

Articolo 54
Onere della prova

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, l'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce.

 

Articolo 55
Inversione dell'onere della prova

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un brevetto e' un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, e' considerato, sino a prova contraria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.
2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi e' una probabilita' sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico.
3. Nella produzione della prova contraria e' preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.