CAPO V Fonti del diritto e diritto sostanziale

 

CAPO V
Fonti del diritto e diritto sostanziale

 

Articolo 24
Fonti del diritto

1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni;
a) sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n.
1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1);
b) sul presente accordo;
c) sulla CBE;
d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e
e) sul diritto nazionale.
2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti, la legge applicabile e' determinata;
a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o
b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto internazionale privato; o
c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale.
3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72.
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(1) Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.

 

Articolo 25
Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione

Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di;
a) fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il prodotto a tali fini;
b) utilizzare un procedimento che e' oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento e' vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire il procedimento affinche' sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto;
c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che e' oggetto del brevetto.

 

Articolo 26
Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25.
3. Le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1.

 

Articolo 27
Limiti degli effetti di un brevetto

I diritti conferiti da un brevetto non si estendono;
a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalita' non commerciali;
b) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
c) all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varieta' vegetali;
d) agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE (1), o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE (2) in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di una di tali direttive;
e) alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, ne' agli atti riguardanti i medicinali cosi' preparati;
f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave;
g) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;
h) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 (3), quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;
i) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purche' il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 (4);
j) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attivita' agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o ai fini di un'attivita' di riproduzione commerciale;
k) agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE (5), in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilita'; e
l) agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE (6).
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(1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa ogni successiva modifica.
(3) Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), «Convenzione di Chicago», doc. 7300/9 (nona edizione, 2006).
(4) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
(5) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), inclusa ogni successiva modifica.
(6) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13), inclusa ogni successiva modifica.

 

Articolo 28
Diritto basato su una precedente utilizzazione dell'invenzione

Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale di tale invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti relativi a un brevetto per la stessa invenzione.

 

Articolo 29
Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo

I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

 

Articolo 30
Effetti dei certificati protettivi complementari

Un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi diritti che sono attribuiti dal brevetto ed e' soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi.