Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti
Legge 3/11/2016 n. 214 istitutiva del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti
CAPO II Lingua dei procedimenti
CAPO II
Lingua dei procedimenti
Articolo 49
Lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado
1. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali
o locali e' una lingua ufficiale dell'Unione europea che e' la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri contraenti possono designare una o piu' lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento della loro divisione locale o regionale.
3. Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione da parte del collegio competente. Se il collegio non approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione sia deferita alla divisione centrale.
4. Previo accordo delle parti il collegio competente puo', per motivi di praticita' ed equita', decidere di usare la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento.
5. Su richiesta di una delle parti e sentito il parere delle altre parti e del collegio competente il presidente del tribunale di primo grado, per motivi di equita' e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compresa la posizione delle parti e in particolare quella del convenuto, puo' decidere di usare come lingua del procedimento la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto. In tal caso, il presidente del tribunale di primo grado valuta la necessita' di uno specifico regime di traduzione e interpretariato.
6. La lingua del procedimento presso la divisione centrale e' la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto in questione.
Articolo 50
Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello
1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello e' la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.
2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto.
3. In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la corte d'appello puo' decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.
Articolo 51
Altre disposizioni relative alle lingue
1. Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e la corte d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione.
2. Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte d'appello possono predisporre un servizio di interpretariato per assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento
3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui e' proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attivita' o la sede di attivita' in uno Stato membro ha il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita', la sede di attivita', nelle seguenti circostanze;
a) la competenza e' affidata alla divisione centrale conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e
b) la lingua del procedimento presso la divisione centrale non e' una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la residenza, la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita', la sede di attivita'; e
c) il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del procedimento.