CAPO VI Competenza internazionale

 

CAPO VI
Competenza internazionale

 

Articolo 31
Competenza internazionale

La competenza internazionale del tribunale e' stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano) (1).
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(1) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, inclusa ogni successiva modifica.

 

Articolo 32
Competenza del tribunale

1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a;
a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;
c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullita' dei certificati protettivi complementari;
e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullita' dei certificati protettivi complementari;
f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e
i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.
2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.

 

Articolo 33
Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado

1. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g), sono proposte dinanzi;
a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si e' verificata o puo' verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente; o
b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralita' di convenuti, uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita', la sua sede di attivita', o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente. Un'azione contro una pluralita' di convenuti puo' essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione.
Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera h), sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera b) del primo comma.
Le azioni contro convenuti aventi la loro residenza, la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita', la loro sede di attivita' al di fuori del territorio degli Stati membri contraenti sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera a) del primo comma o dinanzi alla divisione centrale.
Se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono proposte dinanzi alla divisione centrale.
2. Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h), e' pendente dinanzi a una divisione del tribunale di primo grado, le stesse parti non possono proporre un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h) con riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione.
Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e' pendente dinanzi a una divisione regionale e la violazione si e' verificata nei territori di tre o piu' divisioni regionali, la divisione regionale interessata, su richiesta del convenuto, deferisce la causa alla divisione centrale.
Nel caso in cui un'azione tra le stesse parti con riguardo allo stesso brevetto sia stata proposta dinanzi a piu' divisioni differenti, e' competente per l'intera causa la divisione adita per prima e qualsiasi divisione successivamente adita dichiara l'azione inammissibile conformemente al regolamento di procedura.
3. Una domanda riconvenzionale di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), puo' essere proposta in caso di azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). La divisione locale o regionale interessata, previa audizione delle parti, ha la facolta' di;
a) procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione;
b) deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale e di sospendere o procedere con l'azione per violazione; o
c) con l'accordo delle parti, deferire la causa alla divisione centrale per decisione.
4. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e d), sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Tuttavia, se dinanzi a una divisione locale o regionale e' stata proposta, tra le stesse parti e con riguardo allo stesso brevetto, un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tali azioni possono essere proposte solo dinanzi alla stessa divisione locale o regionale.
5. Se un'azione di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), e' pendente dinanzi alla divisione centrale, le stesse parti possono proporre un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), con riguardo allo stesso brevetto, dinanzi a qualsiasi divisione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o dinanzi alla divisione centrale. La divisione locale o regionale interessata ha la facolta' di procedere conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Un'azione di accertamento di non violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), pendente dinanzi alla divisione centrale e' sospesa una volta che un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tra le stesse parti o tra il titolare di una licenza esclusiva e la parte che richiede un accertamento di non violazione con riguardo allo stesso brevetto sia proposta dinanzi ad una divisione locale o regionale entro tre mesi dalla data in cui l'azione e' stata avviata dinanzi alla divisione centrale.
7. Le parti possono convenire di proporre azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) ad h), dinanzi alla divisione da loro scelta, compresa la divisione centrale.
8. Le azioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e), possono essere proposte senza che il richiedente debba presentare opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.
9. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), sono proposte dinanzi alla divisione centrale.
10. Le parti informano il tribunale di eventuali procedimenti di revoca, limitazione o opposizione pendenti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e di eventuali richieste di esame accelerato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il tribunale puo' sospendere il procedimento se e' prevedibile una rapida decisione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.

 

Articolo 34
Ambito di applicazione territoriale delle decisioni

Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto.