Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti
Legge 3/11/2016 n. 214 istitutiva del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti
CAPO III Giudici del tribunale
CAPO III
Giudici del tribunale
Articolo 15
Criteri di eleggibilita' per la nomina dei giudici
1. Il tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. I giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali.
2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono in possesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato membro contraente.
3. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono in possesso di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico. Essi hanno anche una comprovata conoscenza del diritto e della procedura civili in materia di controversie brevettuali.
Articolo 16
Procedura di nomina
1. Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati piu' idonei per la nomina a giudice del tribunale conformemente allo statuto.
2. Sulla base di tale elenco il comitato amministrativo nomina i giudici del tribunale deliberando di comune accordo.
3. Lo statuto stabilisce le disposizioni di attuazione per la nomina dei giudici.
Articolo 17
Indipendenza dei giudici e imparzialita'
1. Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono dell'indipendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro funzioni i giudici non sono vincolati da istruzioni.
2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico nonche' i giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra occupazione, retribuita o meno, salvo qualora sia accordata dal comitato amministrativo una eccezione in tal senso.
3. In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di giudice non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello nazionale.
4. L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del tribunale non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi.
5. In caso di conflitto di interessi, il giudice interessato non partecipa ai procedimenti. Lo statuto stabilisce norme atte a disciplinare i conflitti di interessi.
Articolo 18
Pool di giudici
1. E' costituito un pool di giudici conformemente allo statuto.
2. Il pool di giudici si compone di tutti i giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di tutti i giudici qualificati sotto il profilo tecnico del tribunale di primo grado che sono giudici del tribunale a tempo pieno o a tempo parziale. Il pool di giudici comprende almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico per ciascun settore tecnologico, dotato di qualifiche ed esperienza pertinenti. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico del pool di giudici sono anche a disposizione della corte d'appello.
3. Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del pool di giudici sono assegnati alla divisione interessata dal presidente del tribunale di primo grado. L'assegnazione dei giudici e' fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle conoscenze linguistiche e sulla pertinente esperienza. L'assegnazione dei giudici garantisce la stessa qualita' elevata di lavoro e lo stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico in tutti i collegi del tribunale di primo grado.
Articolo 19
Quadro di formazione
1. Per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripartizione geografica di questo tipo di conoscenze e competenze specifiche e' istituito un quadro di formazione dei giudici, le cui modalita' sono indicate nello statuto. Le strutture per tale quadro sono situate a Budapest.
2. Il quadro di formazione si concentra in particolare sui seguenti aspetti;
a) tirocini presso tribunali nazionali competenti in materia di brevetti o divisioni del tribunale di primo grado con un numero considerevole di controversie brevettuali;
b) miglioramento delle conoscenze linguistiche;
c) aspetti tecnici del diritto dei brevetti;
d) diffusione di conoscenze ed esperienze in materia di procedura civile per i giudici qualificati sotto il profilo tecnico;
e) preparazione dei candidati alla funzione di giudice.
3. Il quadro di formazione impartisce una formazione continua. Sono organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del tribunale al fine di dibattere degli sviluppi del diritto dei brevetti e assicurare la coerenza della giurisprudenza del tribunale.