CAPO V Appelli

 

CAPO V
Appelli

 

Articolo 73
Appello

1. Contro una decisione del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, entro due mesi dalla data di notifica della decisione.
2. Contro un'ordinanza del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente;
a) per le ordinanze di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla notifica dell'ordinanza al richiedente;
b) per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a);
i) unitamente all'appello contro la decisione; o
ii) qualora il tribunale conceda l'autorizzazione all'appello, entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in tal senso.
3. L'appello contro una decisione o un'ordinanza del tribunale di primo grado puo' riguardare questioni di diritto e questioni di fatto.
4. Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove prove soltanto conformemente al regolamento di procedura e se non era ragionevolmente possibile per la parte interessata presentarli durante il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

 

Articolo 74
Effetti di un appello

1. Un appello non ha effetto sospensivo, salva diversa decisione della corte d'appello, su richiesta motivata di una delle parti. Il regolamento di procedura garantisce che tale decisione sia presa senza indugio.
2. In deroga al paragrafo 1, un appello contro una decisione relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca e ad azioni basate sull'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), ha sempre effetto sospensivo.
3. Un appello contro un'ordinanza di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 o 67 non impedisce il proseguimento del procedimento principale. Tuttavia, il tribunale di primo grado non emette una decisione nel procedimento principale prima che sia stata emessa la decisione della corte d'appello relativa all'ordinanza avverso la quale si e' proposto appello.

 

Articolo 75
Decisione in secondo grado e rinvio

1. Se un appello ai sensi dell'articolo 73 e' fondato, la corte d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed emette una decisione definitiva. La corte d'appello puo', in circostanze eccezionali e conformemente al regolamento di procedura, rinviare la causa dinanzi al tribunale di primo grado affinche' esso decida.
2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo grado a norma del paragrafo 1, quest'ultimo e' vincolato dalla decisione della corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.