CAPO VII Mediazione e arbitrato in materia di brevetti

 

CAPO VII
Mediazione e arbitrato in materia di brevetti

Articolo 35
Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti

1. E' istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti («centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.
2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica mutatis mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non puo' essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.
3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato.
4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.