Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti
Legge 3/11/2016 n. 214 istitutiva del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti
CAPO IV Primato del diritto Unione e responsabilita Stati membri
CAPO IV
Primato del diritto dell'Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti
Articolo 20
Primato e rispetto del diritto dell'Unione
Il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralita' e ne rispetta il primato.
Articolo 21
Domande di pronuncia pregiudiziale
Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il tribunale.
Articolo 22
Responsabilita' per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione
1. Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, conformemente al diritto dell'Unione in materia di responsabilita' extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai relativi tribunali nazionali in violazione del diritto dell'Unione.
2. Le azioni per il risarcimento di tali danni sono proposte contro lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita', la sua sede di attivita', dinanzi all'autorita' competente di tale Stato membro contraente.
Se il ricorrente non ha la residenza o la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita', la sua sede di attivita', in uno Stato membro contraente, esso puo' proporre tale azione contro lo Stato membro contraente in cui ha sede la corte d'appello, dinanzi all'autorita' competente di detto Stato membro contraente.
L'autorita' competente applica la legge del foro, eccetto il diritto internazionale privato, a tutte le questioni non disciplinate dal diritto dell'Unione o dal presente accordo. Il ricorrente ha diritto ad ottenere l'intero importo del risarcimento riconosciuto dall'autorita' competente da parte dallo Stato membro contraente contro cui e' stata promossa l'azione.
3. Lo Stato membro contraente che ha pagato il risarcimento ha diritto ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo proporzionale stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4. Le modalita' che disciplinano il contributo degli Stati membri contraenti a titolo del presente paragrafo sono definite dal comitato amministrativo.
Articolo 23
Responsabilita' degli Stati membri contraenti
Le azioni del tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all'insieme degli Stati membri contraenti collettivamente.