CAPO VI Decisioni

 

CAPO VI
Decisioni

 

Articolo 76
Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato

1. Il tribunale statuisce conformemente alle richieste presentate dalle parti e non concede piu' di quanto sia stato richiesto.
2. Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti hanno avuto la possibilita' di presentare osservazioni.
3. Il tribunale valuta le prove in piena liberta' e indipendenza.

 

Articolo 77
Requisiti di forma

1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e sono formulate per iscritto conformemente al regolamento di procedura.
2. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono emesse nella lingua del procedimento.

 

Articolo 78
Decisioni del tribunale e pareri dissenzienti

1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio conformemente allo statuto. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. Indipendentemente dalla decisione del tribunale qualsiasi giudice del collegio puo', in circostanze eccezionali, esprimere un parere dissenziente.

 

Articolo 79
Transazione

Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che e' convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un brevetto non puo' essere revocato o limitato mediante transazione.

 

Articolo 80
Pubblicazione delle decisioni

Il tribunale puo' ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.

 

Articolo 81
Riesame

1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale puo' essere accolta dalla corte d'appello nelle seguenti circostanze;
a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta puo' essere accolta soltanto in base a un atto configurante reato, accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o
b) in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non e' stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.
2. Una richiesta di riesame e' depositata entro dieci anni dalla data della decisione, ma al piu' tardi entro due mesi dalla data della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della corte d'appello.
3. Se la richiesta di riesame e' fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione, conformemente al regolamento di procedura.
4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.

 

Articolo 82
Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze

1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una decisione e' apposta alla decisione del tribunale.
2. Se del caso, l'esecuzione di una decisione puo' essere subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in particolare nel caso di ingiunzioni.
3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi decisione del tribunale e' eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.
4. Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del tribunale puo' essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola penalita' e' proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed e' disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di risarcimento danni o di una cauzione.