CAPO I Disposizioni generali

 

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI
CAPO I
Disposizioni generali

IV
(Informazioni)
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO
ACCORDO
su un tribunale unificato dei brevetti
(2013/C 175/01)
GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di un mercato interno nell'ambito dell'Unione europea caratterizzato dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia soggetta a distorsioni;
CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali pregiudicano l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese che incontrano delle difficolta' nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati;
CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo («CBE»), che e' stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti;
CONSIDERANDO che, in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012 (1), i titolari dei brevetti possono richiedere un effetto unitario dei propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata;
DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati, nonche' di rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validita' dei brevetti;
CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualita', preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalita' e della flessibilita' necessarie;
CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti europei concessi a norma delle disposizioni della CBE;
CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve assicurare l'uniformita' dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'Unione europea;
RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtu' del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena applicazione, nonche' il rispetto, del diritto dell'Unione nei rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche conferiti da tale diritto;
CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'articolo 267 TFUE;
CONSIDERANDO che gli Stati membri contraenti, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla responsabilita' extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una procedura di infrazione puo' quindi essere presentata ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del diritto dell'Unione;
RICORDANDO il primato del diritto dell'Unione, che comprende il TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al tredicesimo deposito, purche' tra gli Stati membri contraenti che avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n.
1215/2012 (2) relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data e' posteriore,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE;

 

Articolo 1
Tribunale unificato dei brevetti

E' istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.
Il tribunale unificato dei brevetti e' un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed e' pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtu' del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti.
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(1) Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
(2) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

 

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per;
a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal presente accordo;
b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea;
c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo;
d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica;
e) «brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012;
f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012;
g) «brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario;
h) «certificato protettivo complementare», un certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n.
469/2009 (1) o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 (2);
i) «statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente accordo;
j) «regolamento di procedura», il regolamento di procedura del tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41.
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(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
(2) Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.

 

Articolo 3
Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica a qualsiasi;
a) brevetto europeo con effetto unitario;
b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto;
c) brevetto europeo che non e' ancora estinto alla data di entrata in vigore del presente accordo o che e' stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83; e
d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83.

 

Articolo 4
Status giuridico

1. Il tribunale ha personalita' giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacita' giuridica piu' estesa accordata alle persone giuridiche in virtu' del diritto nazionale dello Stato in questione.
2. Il tribunale e' rappresentato dal presidente della corte d'appello che e' eletto conformemente allo statuto.

 

Articolo 5
Responsabilita'

1. La responsabilita' contrattuale del tribunale e' disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008 (1) (Roma I), ove applicabile, o, in caso contrario, conformemente al diritto dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
2. La responsabilita' extracontrattuale del tribunale in relazione ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 (2) (Roma II), e' disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente nel quale si e' verificato il danno. La presente disposizione fa salva l'applicazione dell'articolo 22.
3. L'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie a norma del paragrafo 2 e' quello dello Stato membro contraente nel quale si e' verificato il danno.
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(1) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6), inclusa ogni successiva modifica.
(2) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40), inclusa ogni successiva modifica.