PARTE II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

PARTE II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 36
Bilancio del tribunale

1. Il bilancio del tribunale e' finanziato dalle risorse finanziarie proprie del tribunale e, almeno nel periodo transitorio di cui all'articolo 83 ove necessario, dai contributi degli Stati membri contraenti. Il bilancio e' in pareggio.
2. Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai diritti processuali e da altre entrate.
3. I diritti processuali sono fissati dal comitato amministrativo.
Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad un diritto basato sul valore al di sopra di una soglia predefinita. I diritti processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in particolare per le piccole e medie imprese, le microentita', le persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le universita' e gli organismi pubblici di ricerca, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale, riconoscendo i benefici economici alle parti interessate, e l'obiettivo di un tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio.
Il livello dei diritti processuali e' riveduto periodicamente dal comitato amministrativo. Si possono prendere in considerazione misure di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentita'.
4. Se il tribunale non e' in grado di pareggiare il bilancio sulle base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti gli versano contributi finanziari speciali.

 

Articolo 37
Finanziamento del tribunale

1. Le spese di funzionamento del tribunale sono coperte dal suo bilancio, conformemente allo statuto.
Gli Stati membri contraenti che istituiscono una divisione locale predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale predispongono congiuntamente le infrastrutture a tal fine necessarie.
Gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale, le sue sezioni o la corte d'appello predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Durante un periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti interessati forniscono anche personale di supporto amministrativo, fatto salvo lo statuto di tale personale.
2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti forniscono i contributi finanziari iniziali necessari per l'istituzione del tribunale.
3. Durante il periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il contributo di ciascuno Stato membro contraente che ha ratificato o ha aderito all'accordo prima della sua entrata in vigore e' calcolato in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio di detto Stato alla data di entrata in vigore del presente accordo e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente accordo.
Durante lo stesso periodo transitorio iniziale di sette anni, per gli Stati membri che ratificano o aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, i contributi sono calcolati in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio dello Stato membro che ratifica o aderisce all'accordo alla data di ratifica o di adesione e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello della ratifica o dell'adesione.
4. Se al termine del periodo transitorio iniziale di sette anni, entro il quale si prevede che il tribunale abbia raggiunto l'autofinanziamento, si rendono necessari contributi da parte degli Stati membri contraenti, essi sono determinati conformemente alla scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario applicabile al momento in cui si rende necessario il contributo.

 

Articolo 38
Finanziamento del quadro di formazione dei giudici

Il quadro di formazione dei giudici e' finanziato dal bilancio del tribunale.

 

Articolo 39
Finanziamento del centro

Le spese di funzionamento del centro sono finanziate dal bilancio del tribunale.