Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti
Legge 3/11/2016 n. 214 istitutiva del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti
CAPO IV Competenze del tribunale
CAPO IV
Competenze del tribunale
Articolo 56
Competenze generali del tribunale
1. Il tribunale puo' imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dal presente accordo e puo' subordinare le sue ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di procedura.
2. Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilita' di essere ascoltate purche' cio' sia compatibile con l'effettiva attuazione dell'ordinanza.
Articolo 57
Periti del tribunale
1. Fatta salva la facolta' delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, il tribunale puo' in qualunque momento nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della causa. Il tribunale fornisce agli esperti tutte le informazioni necessarie per la prestazione della consulenza.
2. A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di periti conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco e' tenuto dal cancelliere.
3. I periti del tribunale danno prova di indipendenza e imparzialita'. Le norme in materia di conflitto di interessi applicabili ai giudici di cui all'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia ai periti del tribunale.
4. Le perizie presentate al tribunale dagli esperti sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilita' di formulare osservazioni al riguardo.
Articolo 58
Protezione delle informazioni riservate
Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale puo' ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui e' investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a specifiche persone.
Articolo 59
Ordine di presentare elementi di prova
1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia specificato prove che si trovano nella disponibilita' della controparte o di un terzo, il tribunale puo' ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non comporta un obbligo di autoincriminazione.
2. Su richiesta di una parte, il tribunale puo' ordinare, alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Articolo 60
Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco
1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto e' stato violato o sta per esserlo, il tribunale puo', ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e dei relativi documenti.
3. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il tribunale puo', su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto e' stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispezione in loco. Tale ispezione in loco e' effettuata da una persona nominata dal tribunale conformemente al regolamento di procedura.
4. In occasione dell'ispezione in loco il richiedente non e' presente in persona, ma puo' essere rappresentato da un professionista indipendente il cui nome deve essere specificato nell'ordine del tribunale.
5. Le misure sono disposte, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
6. In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti sono informati senza indugio e al piu' tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta dei convenuti si procede a un riesame, nel corso del quale i medesimi hanno diritto ad essere ascoltati, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
7. Le misure di protezione delle prove possono essere subordinate alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione o una garanzia equivalente al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo 9.
8. Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi al tribunale entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo.
9. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione del richiedente, o qualora successivamente si constati che non vi e' stata violazione o minaccia di violazione del brevetto, il tribunale puo' ordinare al richiedente, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente subito a causa delle misure in questione.
Articolo 61
Decisioni di blocco dei beni
1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto e' stato violato o sta per esserlo, il tribunale puo', ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche se non si trovano in detto territorio.
2. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.
Articolo 62
Misure provvisorie e cautelari
1. Il tribunale puo' emettere mediante ordinanza nei confronti del presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e, se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto.
2. Il tribunale ha la facolta' di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risultanti per ciascuna delle parti dall'emissione o dal rifiuto di emissione dell'ingiunzione.
3. Il tribunale puo' anche disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richiedente fa valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, il tribunale puo' disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione.
4. Il tribunale puo', con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 3, richiedere al richiedente di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevole al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo e' il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto e' in atto o imminente.
5. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.
Articolo 63
Ingiunzioni permanenti
1. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, il tribunale puo' emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il tribunale puo' anche emettere tale ingiunzione nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un brevetto.
2. Se del caso, il mancato rispetto dell'ingiunzione di cui al paragrafo 1 e' oggetto del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.
Articolo 64
Misure correttive nei procedimenti per violazione
1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale puo' ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate misure adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un brevetto e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali prodotti.
2. Tali misure comprendono;
a) una dichiarazione di violazione;
b) il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;
c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione;
d) l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o
e) la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti interessati.
3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongano motivi particolari.
4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del presente articolo, il tribunale tiene conto della necessita' di proporzionalita' tra la gravita' della violazione e i mezzi di ricorso da ordinare, della volonta' dell'autore della violazione di convertire i materiali in uno stato che faccia venir meno la violazione, nonche' degli interessi dei terzi.
Articolo 65
Decisione sulla validita' di un brevetto
1. Il tribunale decide in merito alla validita' di un brevetto in base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca.
2. Il tribunale puo' revocare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE.
3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i motivi per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il brevetto e' limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed e' revocato parzialmente.
4. Nella misura in cui un brevetto e' stato revocato, esso e' considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli articoli 64 e 67 della CBE.
5. Qualora il tribunale, in una decisione definitiva, revochi interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato membro contraente interessato.
Articolo 66
Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti
1. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), il tribunale puo' esercitare le attribuzioni di competenza affidate all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, ivi compresa la rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria.
2. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), le parti, in deroga all'articolo 69, sostengono le proprie spese.
Articolo 67
Facolta' di ordinare la comunicazione di informazioni
1. In risposta a una domanda motivata e proporzionata del richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale puo' ordinare all'autore della violazione di informare il richiedente;
a) dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi;
b) dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonche' del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e
c) dell'identita' di eventuali terzi coinvolti nella produzione o distribuzione dei prodotti controversi o nel ricorso a un procedimento controverso.
2. Il tribunale puo', conformemente al regolamento di procedura, ordinare ai terzi che;
a) siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti controversi su scala commerciale;
b) siano stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' controverse; o
c) siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persone implicate nella produzione, fabbricazione o distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi o nella fornitura di tali servizi,
di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 68
Risarcimento del danno
1. Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all'autore della violazione che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha preso parte ad un'attivita' di violazione di un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione.
2. Per quanto possibile la parte lesa e' posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione.
L'autore della violazione non potra' trarre vantaggio dalla violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo.
3. Allorche' il tribunale fissa i danni;
a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa dalla violazione; o
b) in alternativa alla lettera a), puo' fissare, nei casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del brevetto in questione.
4. Nei casi in cui l'autore della violazione non ha preso parte all'attivita' di violazione consapevolmente o con motivi ragionevoli per saperlo, il tribunale puo' disporre il recupero dei profitti o il pagamento di un indennizzo.
Articolo 69
Spese giudiziarie
1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonche' altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga un'altra soluzione, fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura.
2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, il tribunale puo' ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.
3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al tribunale o a un'altra parte.
4. Su richiesta del convenuto il tribunale puo' ordinare al richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi di cui agli articoli da 59 a 62.
Articolo 70
Spese processuali
1. Le parti in causa dinanzi al tribunale pagano le spese processuali.
2. Le spese processuali sono versate in anticipo, salvo disposizione contraria del regolamento di procedura. La parte che non abbia versato le spese processuali puo' essere esclusa dall'ulteriore partecipazione al procedimento.
Articolo 71
Gratuito patrocinio
1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacita' totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento puo' chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel regolamento di procedura.
2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo.
3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce l'entita' del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenerne le spese.
Articolo 72
Prescrizione
Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, le azioni relative a tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte piu' di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi da' origine.